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d) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 201)
Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 17 agosto 2023, n. 33.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DI PRINCIPIO

Art. 1 (Oggetto)

(1) In attuazione dell’articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, e successive modifiche, in seguito Statuto speciale, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, la presente legge disciplina:

  1. le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;
  2. la durata delle concessioni;
  3. i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche;
  4. i parametri di sviluppo degli impianti;
  5. le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di mitigazione e compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;
  6. l’uso e la valorizzazione dei beni in concessione.

(2) La presente legge disciplina le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico anche nell’esercizio delle competenze provinciali in materia di cui all’articolo 1-bis, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche.

(3) Ai fini della presente legge sono considerate concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico quelle con potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kilowatt (kW).

Art. 2 (Finalità)

(1) La presente legge persegue la finalità di assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili in un contesto di uso equilibrato delle risorse naturali e nella prospettiva del benessere economico e sociale delle comunità locali.

(2) L’assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominate concessioni, avviene nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, garantendo l’ottimizzazione del potenziale energetico presente nonché la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica, dell’ambiente, del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale, anche in attuazione del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14, terzo comma, dello Statuto speciale e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

(3) Fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, i documenti di gara possono subordinare il principio di economicità a esigenze sociali, alla tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale nonché alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Art. 3 (Valutazione dei progetti e assegnazione della concessione)

(1) La valutazione delle proposte progettuali, anche ai fini della tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e comunque per le finalità di cui all’articolo 2, avviene nell’ambito di un apposito procedimento unico.

(2) Il procedimento unico comprende la verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l’Unione europea interessati e l’autorizzazione paesaggistica, nonché ogni altro procedimento necessario al conseguimento degli atti di assenso, concessioni, permessi, licenze o autorizzazioni, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e provinciale ai fini del rilascio della concessione.

(3) Il procedimento unico per il rilascio della concessione si articola nelle seguenti fasi:

  1. definizione dei parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale di cui al successivo articolo 10;
  2. svolgimento della procedura di individuazione della proposta progettuale migliore;
  3. acquisizione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2;
  4. rilascio del provvedimento di concessione.

(4) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, disciplina, anche in relazione ai contenuti del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, i termini di durata del procedimento unico per il rilascio delle concessioni.

Art. 4 (Durata delle concessioni)

(1) Il bando stabilisce la durata della concessione.

(2) La durata della concessione non può essere inferiore a 20 anni e superiore a 40 anni ed è commisurata:

  1. al valore della concessione, alla complessità organizzativa e alla complessità della proposta progettuale;
  2. al tempo previsto per l’attuazione della proposta progettuale;
  3. al tempo necessario al recupero degli investimenti, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, anche al fine di assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.

(3) In deroga al comma 2, il bando può stabilire una durata superiore a 40 anni e fino ad un massimo di 50 anni in relazione alla particolare complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento.

Art. 5 (Clausole sociali)

(1) Nel caso di assegnazione di una nuova concessione, alla scadenza naturale oppure a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una concessione precedente, nei bandi sono inserite specifiche clausole sociali volte a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, la stabilità occupazionale del personale addetto all’esercizio dell’impianto, dipendente del concessionario uscente.

(2) Le clausole sociali prevedono che il nuovo concessionario si impegni a utilizzare prioritariamente il personale di cui al comma 1, a condizione che ciò sia compatibile con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera illustrate nell’offerta.

(2-bis) Fermo restando quanto previsto al comma 2, i bandi stabiliscono che il concessionario si impegni, in caso di assunzioni di personale per l’esercizio dell’impianto, a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicandone le modalità nell’offerta. 2)

(3) I bandi stabiliscono che il concessionario applichi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia più strettamente connesso con le attività previste dall’esercizio della concessione.

2)
L’art. 5, comma 2-bis, è stato inserito dall’art. 6, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 6 (Concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della provincia)

(1) Le procedure per il rilascio delle concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano sono indette dalla Giunta provinciale. Al termine del procedimento unico di cui all’articolo 3, la Direttrice/il Direttore della Ripartizione competente rilascia le concessioni.

Art. 7 (Concessioni che interessano anche altre Regioni o la Provincia autonoma di Trento)

(1) Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di un’altra regione, le competenze amministrative per l’assegnazione della concessione spettano alla Provincia, quando la maggior parte della portata d’acqua oggetto della concessione è derivata nel territorio della provincia.

(2) Nei casi di cui al comma 1, i progetti vengono valutati e la concessione viene assegnata, all’esito del procedimento unico di cui all’articolo 3, salva la partecipazione procedimentale della Regione interessata, da disciplinare anche nell’apposita intesa riguardante la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.

(3) Nel caso di concessioni idroelettriche che interessano anche il territorio della provincia, qualora la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione ricada nel territorio di un’altra regione, le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione spettano a quest’ultima Regione. La Provincia, nei limiti della propria competenza, parteciperà alla valutazione dei progetti nell’ambito del procedimento disciplinato con legge dalla competente Regione, fatta salva l’intesa necessaria a disciplinare la gestione delle derivazioni, i vincoli amministrativi e la ripartizione dei canoni.

(4) Nel caso di concessioni che interessano le Province autonome di Bolzano e Trento, si applica quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche.

TITOLO III
VALUTAZIONI E OPERAZIONI PRELIMINARI

CAPO I
CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ

Art. 8 (Valutazione dell’interesse pubblico all’uso delle acque)   delibera sentenza

(1) Il procedimento per l’assegnazione di una nuova concessione è preceduto dalla verifica da parte della Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati e i portatori di interessi più rappresentativi nel settore ambiente, pesca e agricoltura, dell’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, incompatibile con l’uso a scopo idroelettrico.

(2) La verifica di cui al comma 1 è effettuata sulla base del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14, terzo comma, dello Statuto speciale e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nonché sulla base dell’ulteriore pianificazione provinciale e statale, in particolare in materia di tutela delle acque, difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio, tutela della natura.

(3) La verifica di cui ai commi 1 e 2 è preceduta da un apposito avviso pubblicato per 30 giorni nel portale della Rete civica dell’Alto Adige.

massimeDelibera 12 marzo 2024, n. 138 - Linea guida per la valutazione dell’interesse pubblico all’uso delle acque nell’ambito dell'assegnazione di una concessione ai sensi della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20

Art. 9 (Ulteriori condizioni preliminari)

(1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 e da specifiche disposizioni di legge, non possono essere rilasciate concessioni nei casi in cui il divieto sia previsto dal Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dagli ulteriori piani di cui all’articolo 8, comma 2.

(2) È sempre vietato il rilascio delle concessioni che pregiudicano il deflusso minimo vitale, che compromettono in modo permanente la qualità ecologica del corpo idrico interessato o che non permettono l’equilibrio del bilancio idrico.

(3) Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il rilascio di una nuova concessione è condizionato all’esibizione di un accordo sottoscritto dalle parti interessate. In caso di mancato accordo, la camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sentite le parti, definisce le cautele per la coesistenza delle utenze e determina il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.

Art. 10 (Definizioni dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale)

(1) Preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata all’assegnazione della concessione vengono definiti, sulla base della normativa vigente e della pianificazione in materia, i parametri ambientali, paesaggistici ed eventualmente di tutela del patrimonio culturale che le proposte progettuali devono rispettare per poter essere ammesse alla procedura di assegnazione.

(2) Alla definizione dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale di cui al comma 1 provvede il Comitato di esperti nominato dalla Giunta provinciale.

(3) Il Comitato di esperti è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni la cui partecipazione è prevista nei procedimenti di cui all’articolo 3, comma 2, ivi comprese, per le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato nonché le Regioni e la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’Art. 7. Un ulteriore rappresentante è designato dal Consiglio dei Comuni.

(4) La Giunta provinciale determina le norme generali che disciplinano il Comitato di esperti.

CAPO II
OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

Art. 11 (Obblighi e limitazioni gestionali)

(1) I progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere sono soggetti alle limitazioni risultanti dal Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dagli altri piani di cui all’articolo 8, comma 2.

(2) I progetti devono garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza delle opere e il recupero o mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso un’adeguata gestione dei sedimenti. Per ogni concessione la capacità utile di invaso, da mantenere o recuperare, è indicata nei documenti di gara. 3)

(3) I documenti di gara disciplinano la possibilità di usare l’acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica e per la laminazione delle piene, in attuazione della disciplina tecnica definita dalla Giunta provinciale. Devono essere rispettate le prescrizioni previste nel Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deliberato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, nella sua versione vigente.

(4) I progetti devono assicurare la conservazione e valorizzazione degli eventuali beni dichiarati di interesse culturale o da sottoporre a verifica ai sensi della normativa in materia.

3)
L’art. 11, comma 2 è stato così modificato dall’art. 6, comma 2, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 12 (Fornitura gratuita di energia)

(1) I concessionari di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominati concessionari, hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia, con modalità definite dalla Provincia stessa, 220 kilowattora (kWh) di energia elettrica per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione.

(2) Nei documenti di gara viene previsto che il concessionario è tenuto inoltre a mettere a disposizione dei Comuni interessati almeno il 5 per cento della produzione annua di kWh di energia elettrica al costo di produzione e a fornirla secondo le modalità indicate nei documenti di gara.

(3) Se i Comuni interessati rinunciano alla fornitura diretta di energia elettrica ai sensi del comma 2, la compensazione avviene sotto forma di versamenti in denaro. Il valore monetario corrisponde alla differenza tra il PUN medio dell'anno precedente e il prezzo di costo. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione del prezzo di costo.

(4) Ai sensi del presente articolo i Comuni interessati sono i Comuni rivieraschi.

(5) I servizi pubblici e le categorie di utenti cui è destinata l’energia elettrica, i criteri per la determinazione del prezzo di tale energia ceduta alle imprese distributrici nonché i criteri per le tariffe di utenza, sono stabiliti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea, dalla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.

(6) A partire dal 1° gennaio 2024, per ogni kWh di energia elettrica gratuita non ritirata, i concessionari corrispondono semestralmente alla Provincia l’importo determinato secondo i criteri di cui all’allegato A della presente legge, in conformità all’articolo 13, comma 5, dello Statuto speciale, e successive modifiche. Fino al 31 dicembre 2023 continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.

Art. 13 (Canoni di concessione)

(1) I concessionari corrispondono annualmente alla Provincia un canone per l’utilizzo delle acque pubbliche. L’importo del canone per le utenze d’acqua pubblica per uso idroelettrico è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile. La componente fissa è pari a 33,90 euro per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta e viene aggiornata ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione della componente variabile, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di dieci centesimi. Il canone decorre dalla data di assegnazione della concessione e il versamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. 4)

(2) I concessionari corrispondono alla Provincia un canone annuale per la messa a disposizione di beni di proprietà della Provincia stessa, acquisiti anche ai sensi dell’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

(3) Il canone d’uso di cui al comma 2 è calcolato secondo i criteri riportati nell’allegato B.

(4) Le tempistiche dei versamenti e degli aggiornamenti del canone di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta provinciale.

(5) I concessionari installano e mantengono in efficienza le apparecchiature di misura per le rilevazioni necessarie ai fini del presente articolo, secondo quanto stabilito nel disciplinare.

(6) Annualmente è destinata ai Comuni una percentuale non inferiore al 50 per cento del canone di cui al comma 1, e comunque un importo pari a 11 milioni di euro. I criteri tecnici di ripartizione sono definiti dalla Giunta provinciale.

4)
L’art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 6, comma 3, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

CAPO III
OBIETTIVI MINIMI DI EFFICIENZA, RISANAMENTO E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Art. 14 (Miglioramenti energetici)

(1) La Giunta provinciale stabilisce, in base al Piano Clima Alto Adige 2040, al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, al Piano di tutela delle acque e ad altri strumenti programmatici della Provincia, i criteri per definire nei documenti di gara i miglioramenti minimi in termini di potenza installata e di produzione energetica. Questi miglioramenti sono da raggiungere mediante innovazioni gestionali e/o interventi sulle opere di derivazione, adduzione, regolazione, sulle condotte dell’acqua e su impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica.

(2) Gli obiettivi di cui al comma 1 sono definiti con riferimento agli obiettivi strategici nazionali e provinciali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica, e successive modifiche.

Art. 15 (Miglioramento e risanamento ambientale)

(1) La Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati, stabilisce i livelli minimi da ottenere in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione su scala di distretto idrografico, ivi compresi i piani stralcio, in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modifiche, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nonché nel rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque della Provincia.

(2) Nell’offerta il concorrente deve prevedere e illustrare le misure di mitigazione rispetto agli effetti ambientali e territoriali indicati nell’offerta medesima.

Art. 16 (Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile)

(1) I documenti di gara stabiliscono l’ammontare minimo, in termini economici, delle misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile che i concorrenti devono prevedere nell’offerta, a pena di esclusione.

(2) Le misure di compensazione di cui al comma 1 non devono pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della concessione.

(3) I criteri per la determinazione, nei documenti di gara, dell’ammontare minimo delle misure di compensazione di cui al comma 1 sono definiti nell’allegato C della presente legge.

(4) Le misure di compensazione sono destinate a interventi nei territori compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque dei Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione.

(5) Le modalità della ripartizione sul territorio e di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati di cui al comma 4.

CAPO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 (Termini per l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni)

(1) Salvo quanto previsto dai successivi commi, le procedure per le nuove assegnazioni sono avviate almeno due anni prima della scadenza delle concessioni; in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, le procedure per le nuove assegnazioni sono avviate nel più breve tempo possibile e comunque entro due anni dalla rinuncia, decadenza o revoca.

(2) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione di concessioni di grande derivazione d’acqua già scadute, decadute, revocate o per le quali è stata presentata rinuncia alla data di entrata in vigore della presente legge, sono avviate nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2024. 5)

(3) In caso di tratti fluviali non oggetto di precedenti concessioni di grande derivazione, la procedura di assegnazione della nuova concessione viene avviata entro due anni dalla deliberazione della Giunta provinciale in cui è stato individuato il tratto fluviale interessato.

5)
L’art. 17, comma 2, è stato così modificato dall’art. 6, comma 4, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 18 (Progetto di gestione della concessione)

(1) La concessione è assegnata nell’ambito di una procedura comparativa sulla base di un progetto che illustra gli impegni del concessionario e la relativa sostenibilità economica.

(2) Il progetto, redatto secondo lo schema tipo definito dalla Giunta provinciale, deve essere accompagnato da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, o da una società di revisione di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche.

Art. 19 (Rapporto periodico)

(1) I concessionari sono tenuti a consegnare alla Provincia, ogni tre anni, un rapporto relativo all’attuazione della concessione, necessario per verificarne la corretta gestione. La consegna del rapporto deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni triennio.

(2) La Giunta provinciale determina i contenuti e stabilisce lo schema tipo del rapporto di cui al comma 1.

(3) Se l’ufficio competente rileva la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità dei dati e delle informazioni riportati nel rapporto periodico trasmesso, lo comunica formalmente al concessionario, assegnandogli un termine per porre rimedio all’inadempimento. Il concessionario è tenuto a inviare i dati e le informazioni mancanti entro il termine stabilito.

(4) Gli inadempimenti rispetto alla presentazione del rapporto periodico o alla presentazione delle integrazioni richieste dall’ufficio competente rilevano per la valutazione dei requisiti di partecipazione del concessionario a successive procedure di assegnazione di concessioni.

(5) Fermo restando quanto stabilito all’articolo 50, la mancata presentazione del rapporto periodico per due periodi consecutivi e comunque per cinque volte nel corso della concessione, determina la decadenza dalla concessione.

Art. 20 (Rapporto di fine concessione)

(1) Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione, il concessionario uscente redige e trasmette il rapporto di fine concessione all’ufficio competente.

(2) Il rapporto, redatto in lingua italiana e tedesca e consegnato in forma digitale, contiene:

  1. l’inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all’articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, dando separata evidenza di quelli ancora in uso e di quelli non più utilizzabili;
  2. l’inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all’articolo 13, comma 2, secondo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche;
  3. l’inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all’articolo 13, comma 2, terzo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche;
  4. l’elenco degli investimenti, degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  5. l’elencazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
  6. tutti i dati e le informazioni necessari a determinare gli indennizzi e i valori di stima previsti dall’Art. 13 dello Statuto speciale, e successive modifiche;
  7. la relazione, asseverata da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, descrittiva dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere e dei beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comprensiva dell’illustrazione del loro stato di conformità alle norme tecniche vigenti. La relazione deve contenere anche informazioni in merito alle condizioni di sicurezza delle opere e dei beni, allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione. La relazione deve contenere inoltre una descrizione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato del corpo idrico e del suolo oggetto della concessione nonché alle interferenze con il paesaggio, la flora e la fauna;
  8. la relazione contenente i dati catastali, con l’indicazione di eventuali diritti di terzi, comprese le servitù, nonché la descrizione e consistenza degli eventuali usi civici;
  9. il progetto di gestione dell’invaso, ove prescritto ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
  10. l’indicazione dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché delle eventuali prescrizioni di altre Autorità in merito alla gestione della risorsa idrica e alla produzione di energia;
  11. i dati disponibili della produzione elettrica oraria immessa in rete negli ultimi dieci anni e, per gli impianti dotati di stazione di pompaggio, i dati orari dei consumi dell’energia utilizzata per il pompaggio a monte;
  12. eventuali impegni, servitù o gravami assunti verso terzi in forza della concessione ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni di altre autorità pubbliche e rispettiva durata;
  13. i dati relativi al personale impiegato nella gestione e amministrazione della centrale interessata alla data di elaborazione del rapporto, quali numero di unità, monte ore, contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, qualifica, livelli retributivi, indicazione di eventuali lavoratrici e lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.

(3) La Giunta provinciale può integrare e specificare il contenuto del rapporto di fine concessione e prevedere che venga redatto dal concessionario secondo lo schema tipo approvato.

(4) Fermo restando quanto stabilito al comma 11, successivamente alla consegna del rapporto di cui al comma 1 il concessionario uscente trasmette all’ufficio competente, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino all’assegnazione della nuova concessione, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui ai commi 2 e 3.

(5) Per le concessioni per le quali intervengano la decadenza, la revoca o la rinuncia, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro dodici mesi dalla sua rinuncia ovvero dalla comunicazione di decadenza o revoca da parte della Provincia.

(6) Per le concessioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già scadute, decadute o revocate o per le quali è stata presentata rinuncia, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

(7) Se l’ufficio competente rileva la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità di tutti o di parte dei dati contenuti nel rapporto, lo comunica al concessionario uscente, assegnandogli un termine per porre rimedio all’inadempimento. Il concessionario uscente è tenuto a inviare i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine indicato dall’ufficio competente. Si procede nello stesso modo in caso di mancata o incompleta trasmissione degli aggiornamenti di cui al comma 4.

(8) In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui al comma 1, o in caso di inadempimento degli obblighi di integrazione ai sensi del comma 7 o di mancata o incompleta trasmissione degli aggiornamenti di cui al comma 4, la Provincia reperirà direttamente, a carico e onere del concessionario uscente, i dati e le informazioni mancanti, anche mediante sopralluoghi e relative attività tecniche e accertative. Sono fatte salve la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti nonché le sanzioni previste dall’articolo 50.

(9) La mancata tempestiva presentazione del rapporto di fine concessione o degli aggiornamenti di cui al comma 4 o delle integrazioni di cui al comma 7 costituisce un inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di assegnazione.

(10) I concessionari uscenti sono obbligati a consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare nonché a rendere disponibili, a proprio carico e onere, le informazioni al personale indicato dalla Provincia, nei modi e nei termini comunicati.

(11) Nei cinque anni antecedenti alla scadenza delle concessioni e fino alla conclusione della procedura per la nuova assegnazione non è possibile apportare modifiche a quanto già previsto negli atti progettuali e convenzionali che regolano la concessione medesima, salvi – previo nulla osta della Provincia – i soli interventi strettamente necessari per ragioni di sicurezza o imposti da norme sopravvenute.

TITOLO IV
MODELLI DI GESTIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 21 (Forme di gestione delle concessioni)

(1) La Provincia può assegnare le concessioni, nel rispetto delle valutazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 17, comma 3, finalizzate a proteggere i primari interessi pubblici della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, che costituiscono motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, e tenuto conto del fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture:

  1. a operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica;
  2. a società a capitale misto, pubblico e privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica;
  3. mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 174 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(2) La Giunta provinciale individua, sentito il Consiglio dei Comuni, in base alle caratteristiche specifiche della concessione, la forma di gestione più consona tra le alternative di cui al comma 1.

Art. 22 (Società a capitale misto, pubblico e privato)

(1) La costituzione della società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), avviene mediante procedura a evidenza pubblica avente a oggetto la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e, al contempo, l’affidamento della concessione, oggetto esclusivo della società mista.

(2) Nelle società di cui al comma 1 la partecipazione pubblica rilevante ai fini dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è quella della Provincia e dei Comuni, e, ai sensi della predetta legge, la partecipazione del socio privato al capitale sociale non può essere inferiore al 40 per cento.

(3) Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme di legge o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società viene costituita.

(4) La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1, non può essere superiore alla durata della concessione. Lo statuto societario disciplina lo scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione, anche anticipata, della concessione.

(5) Le società a partecipazione pubblica assegnatarie delle concessioni ai sensi dell’articolo 21 rimangono sottoposte alle disposizioni della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, e, in quanto applicabili, alle norme statali vigenti in materia.

Art. 23 (Oggetto delle procedure di assegnazione)

(1) Ciascuna procedura di assegnazione ha a oggetto una sola concessione, salva la possibilità di assegnare più concessioni con un’unica procedura, nel caso in cui la Giunta provinciale dimostri, sulla base di adeguata motivazione, che tale soluzione meglio garantisce le finalità di cui all’articolo 2.

(2) Qualora una o più domande di rilascio di concessioni di derivazione di acqua a uso idroelettrico siano funzionalmente collegate a una concessione di grande derivazione a monte, la durata delle nuove concessioni da rilasciare non può essere superiore alla durata della concessione a monte.

(3) Nell’assegnazione delle concessioni funzionalmente collegate di cui al comma 2, al fine di garantire il coordinamento tra la pluralità delle concessioni di derivazione si può preferire il rilascio di tali concessioni di derivazione mediante un’unica procedura, qualora anche la concessione di grande derivazione a monte sia scaduta e debba essere riassegnata. Nel caso di svolgimento di un’unica procedura, per tutte le concessioni di derivazione deve essere stabilita la medesima durata.

TITOLO V
PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 (Regolamentazione)

(1) Il bando e gli inviti disciplinano la procedura di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi del Trattato sull’Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

(2) Per quanto non previsto dalla presente legge, il bando e gli inviti dispongono l’applicazione di specifiche norme provinciali, statali e dell’Unione europea in materia di assegnazione dei contratti pubblici.

(3) Nel definire le regole della procedura di selezione, il bando e gli inviti tengono conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto dell’Unione europea, ai sensi della direttiva 2006/123/CE.

(4) Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla procedura per la scelta del socio nella società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), e alle forme di partenariato di cui all’Art. 21, comma 1, lettera c).

Art. 25 (Disposizioni sull’organizzazione)

(1) La documentazione di gara è predisposta dai competenti uffici.

(2) Per ciascuna procedura di assegnazione la Direttrice/il Direttore della Ripartizione provinciale competente nomina il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento.

(3) Prima della pubblicazione del bando la Giunta provinciale approva i documenti della procedura di assegnazione. La Direttrice/Il Direttore della Ripartizione competente rilascia la concessione a seguito del procedimento unico e del provvedimento di cui all’articolo 40.

Art. 26 (Forme giuridiche dei concorrenti)

(1) Possono partecipare alla procedura di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), gli operatori economici di cui all’articolo 65, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(2) Il bando e gli inviti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’assegnazione della concessione, nel caso in cui ciò sia necessario per la regolare esecuzione della stessa.

(3) Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e per i motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, il bando e gli inviti possono imporre agli operatori economici di costituire, dopo l’assegnazione della concessione, una società di scopo in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, indicando il capitale che tale società dovrà avere.

(4) I soggetti di cui al comma 2 e le società di scopo di cui al comma 3 subentrano automaticamente nel rapporto di concessione, senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Art. 27 (Comunicazioni)

(1) Il bando e gli inviti disciplinano le modalità di comunicazione tra la Provincia e i concorrenti, privilegiando le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata.

(2) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento comunica d’ufficio, entro cinque giorni:

  1. l’esito della procedura a evidenza pubblica al concorrente primo classificato e agli altri concorrenti anche esclusi, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o gli inviti, se tali impugnazioni non sono state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
  2. l’esclusione ai candidati o agli offerenti esclusi;
  3. la decisione di non portare a termine la procedura a evidenza pubblica a tutti i candidati;
  4. la data di avvenuta sottoscrizione del disciplinare con l’assegnatario della concessione ai soggetti di cui alla lettera a).

CAPO II
PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 28 (Procedura aperta e procedura ristretta)

(1) La procedura di gara può essere aperta oppure ristretta.

(2) Nel caso di procedura aperta, la Provincia pubblica un bando, indicando i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle offerte. Qualunque operatore interessato, in possesso dei requisiti di partecipazione, può presentare la propria offerta nel rispetto delle previsioni del bando. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

(3) Nel caso di procedura ristretta, la Provincia pubblica un bando con il quale invita gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, a manifestare il proprio interesse all’assegnazione della concessione. Nella domanda di partecipazione l’operatore economico fornisce le informazioni richieste dal bando. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione vengono invitati a presentare l’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

(4) La Provincia, per comprovati motivi di interesse pubblico, può in ogni momento decidere di non proseguire la procedura di assegnazione, revocando gli atti.

Art. 29 (Termini)

(1) Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Provincia tiene conto della complessità della concessione, del tempo necessario per preparare le offerte, della necessità del sopralluogo e dell’eventuale necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

(2) I termini previsti negli atti di gara possono essere prorogati esclusivamente nei casi stabiliti dalla normativa provinciale, statale e dell’Unione europea in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici.

CAPO III
BANDO E LETTERA D’INVITO

Art. 30 (Contenuto minimo del bando)

(1) Il bando contiene tutte le informazioni necessarie al fine della presentazione, da parte degli operatori economici, della loro candidatura e della loro offerta nonché la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura.

(2) Il bando contiene in particolare:

  1. il perimetro della concessione o delle concessioni oggetto di assegnazione;
  2. la durata della concessione o delle concessioni ai sensi dell’Art. 4;
  3. la modalità di gestione prescelta ai sensi dell’articolo 21;
  4. la disciplina delle forme giuridiche dei concorrenti ai sensi dell’articolo 26;
  5. lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali nonché le modalità e condizioni di acquisizione e/o utilizzazione da parte del concessionario;
  6. i parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale che le proposte progettuali devono rispettare per poter essere ammesse alla procedura di assegnazione, definiti ai sensi dell’articolo 10;
  7. gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell’articolo 11;
  8. gli obblighi di fornitura gratuita dell’energia ai sensi dell’articolo 12;
  9. i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi dell’articolo 14;
  10. i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza ai sensi dell’articolo 15;
  11. i motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 34;
  12. i requisiti di partecipazione ai sensi dell’articolo 35;
  13. i criteri ed eventualmente i sub-criteri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi ai sensi dell’articolo 36;
  14. la misura minima dei canoni di cui all’articolo 13 e l’entità minima dei fondi da destinare alla compensazione ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo 16 nonché le eventuali altre voci, a base di gara, rilevanti ai fini dell’offerta economica;
  15. le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell’offerta;
  16. l’eventuale indennizzo e ogni altro onere posto a carico del concessionario subentrante;
  17. la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell’articolo 5;
  18. le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, in caso di procedura ristretta, e delle offerte, in caso di procedura aperta;
  19. l’obbligo della visita dei luoghi oggetto della concessione entro un termine congruo rispetto a quello fissato per la presentazione dell’offerta;
  20. il divieto, per ciascun concorrente, di presentare più di un’offerta nell’ambito della stessa procedura di assegnazione;
  21. il termine di validità dell’offerta, salva la possibilità per la Provincia di richiedere ai concorrenti il differimento di detto termine;
  22. le modalità di svolgimento della procedura di gara;
  23. le modalità di messa a disposizione dei documenti di gara;
  24. ogni altra informazione utile per gli operatori economici, ivi compresi la lingua o le lingue in cui devono essere redatte le domande di partecipazione e le offerte, il nominativo e i recapiti del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, l’indirizzo al quale richiedere informazioni e chiarimenti, inviare le domande di partecipazione o le offerte, l’organo competente per le procedure di ricorso e il termine per la presentazione dei ricorsi.

(3) Nel disciplinare le modalità di presentazione delle offerte, il bando prevede la presentazione separata di una relazione che dimostri la rispondenza dell’offerta ai parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale di cui all’articolo 10. Qualora l’offerta non soddisfi i predetti parametri, si procede all’immediata esclusione della stessa.

(4) Il bando definisce il valore della concessione, anche con riferimento ai criteri di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(5) Il bando reca quale proprio allegato la proposta del disciplinare di concessione, contenente anche le penali da applicare in caso di inadempimenti del concessionario.

(6) Gli atti di gara contengono la disciplina delle varianti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, comma 2, della presente legge.

Art. 31 (Garanzia provvisoria)

(1) A garanzia dell’affidabilità del concorrente, l’offerta è corredata da una garanzia, il cui valore è stabilito nel bando ed è compreso tra il due e il quattro per cento della somma delle voci a base dell’offerta economica di cui all’articolo 30, comma 2, lettera n).

(2) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un soggetto, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, abilitato a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 41.

Art. 32 (Pubblicazione)

(1) Il bando è pubblicato integralmente nel portale dedicato ai bandi della Provincia nonché, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Art. 33 (Lettera d’invito)

(1) In caso di procedure ristrette, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le loro offerte con modalità telematiche.

(2) Gli inviti riportano un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato e l’indirizzo del sito web in cui sono resi disponibili i documenti di gara.

(3) Gli inviti indicano il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale devono essere trasmesse, la lingua o le lingue in cui devono essere redatte e ogni altra informazione utile o necessaria per la presentazione dell’offerta, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione.

CAPO IV
REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 34 (Cause di esclusione)

(1) Non possono partecipare alle procedure di assegnazione delle concessioni gli operatori economici che ricadono in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

(2) Non possono partecipare alle procedure di cui al comma 1 gli operatori economici che incorrono in qualsiasi causa di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di impedimento ad essere destinatari di vantaggi economici, prevista dalla normativa provinciale, statale e dell’Unione europea.

(3) Rimane fermo quanto stabilito, ai fini dell’aggiudicazione, dall’articolo 5-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla trasparenza delle società fiduciarie.

(4) Non sono ammessi alle procedure di aggiudicazione gli operatori che, in relazione a concessioni di derivazione ad uso idroelettrico assegnate loro in precedenza, non risultino in regola con il versamento dei canoni o con gli adempimenti economici previsti per le compensazioni ambientali di cui all’Art. 16 o che, nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando, abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di una precedente concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, che abbiano determinato o la risoluzione della stessa per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

(5) Si applicano le disposizioni dell’articolo 19, comma 4, e dell’articolo 20, comma 9.

Art. 35 (Requisiti di partecipazione)

(1) Il bando definisce i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative, tecniche e professionali occorrenti per presentare l’offerta nella singola procedura di gara.

(2) I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono pertinenti e proporzionati all’oggetto della concessione.

(3) Il bando prescrive il possesso di requisiti che non possono essere inferiori a quelli di seguito riportati:

  1. l’adeguata capacità organizzativa e tecnica viene dimostrata tramite:
    1. l’attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di almeno un impianto idroelettrico avente una potenza nominale media annua pari ad almeno 2,5 megawatt (MW). Il bando prevede incrementi del requisito in ragione della complessità e dimensione della concessione oggetto di assegnazione;
    2. l’attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici dotati di grandi dighe con sbarramenti di ritenuta superiori a 15 metri o un volume superiore a 1.000.000 m³, qualora il bando preveda la messa a disposizione o la realizzazione di una grande diga soggetta alla vigilanza della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 6)
  2. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi, iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello di ogni singolo progetto proposto e ai relativi oneri indicati nel bando, per ogni singola procedura di assegnazione.

(4) Il bando richiede requisiti idonei a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità (p. es. norme ISO).

(5) Si applica il soccorso istruttorio, come previsto dall’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

(6) Essendo la procedura di gara finalizzata a selezionare l’operatore economico più idoneo a garantire, in sede di esecuzione della concessione, la tutela e promozione dei valori ambientali, paesaggistici, culturali, produttivi e di politica sociale che la presente legge intende realizzare, non è consentita la partecipazione alla gara avvalendosi della capacità economico finanziaria di soggetti terzi. Il bando di gara può prevedere ulteriori casi, motivati, di esclusione dell’avvalimento. 7)

(7) La documentazione comprovante i requisiti richiesti ai concorrenti è indicata nel bando, in conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche attraverso il richiamo, in quanto compatibili, alle specifiche norme provinciali, statali e dell’Unione europea in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici.

6)
Il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’art. 35, è stato così modificato dall’art. 6, comma 5, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
7)
L’art. 35, comma 6, è stato così sostituito dall’art. 6, comma 6, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

CAPO V
SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 36 (Principi e criteri di selezione delle offerte)

(1) La selezione delle offerte avviene sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica riportati nel bando e negli inviti.

(2) I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione.

(3) Ciascun criterio può essere suddiviso in sub-criteri, associando a ciascun criterio e sub-criterio uno specifico punteggio, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(4) La convenienza economica dell’offerta è valutata in relazione all’incremento del valore indicato nei documenti di gara quale base dell’offerta economica ai sensi dell’articolo 30, comma 2, lettera n). I canoni, nella misura definita in applicazione dell’Art. 13, e le compensazioni ambientali di cui all’articolo 16 costituiscono il valore minimo dell’offerta economica a base di gara. Il punteggio economico non può superare, nella singola gara, il 45 per cento del punteggio totale.

(5) La valutazione tecnica dell’offerta avviene sulla base dei criteri specificati nel bando e nella lettera d’invito. Il bando e la lettera d’invito stabiliscono criteri finalizzati a valorizzare:

  1. i miglioramenti in termini energetici, di produzione e di producibilità, ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 14;
  2. gli interventi, anche innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggiore efficienza nell’uso della risorsa idrica;
  3. il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ulteriore rispetto ai livelli minimi stabiliti ai sensi dell’articolo 15;
  4. le proposte di miglioramento della qualità del contesto ambientale, paesaggistico e di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale, con preferenza per i progetti che prevedono l’integrale reimpiego dei beni del precedente concessionario, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 6;
  5. la precedente esperienza diretta nella gestione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico;
  6. l'organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato;
  7. le proposte che promuovono la piena stabilità occupazionale e prevedono iniziative di valorizzazione del contesto sociale locale, anche mediante appositi percorsi di formazione;
  8. le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute di lavoratrici e lavoratori, nonché le misure di tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori ulteriori a quelli previsti dalle disposizioni in vigore;
  9. le misure per l’incremento della sicurezza delle opere e degli altri beni e per il loro mantenimento in condizioni di piena efficienza; 8)
  10. le certificazioni e attestazioni ambientali in riferimento all’attività oggetto della concessione;
  11. misure che contribuiscono al benessere economico e sociale nei Comuni interessati.

(6) La Giunta provinciale può indicare ulteriori criteri che i bandi e gli inviti devono valorizzare ai fini dell’aggiudicazione delle gare.

(7) Le proposte migliorative sono ammesse nei limiti indicati nei documenti di gara e unicamente se direttamente e autonomamente realizzabili dal concorrente.

(8) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nel bando o negli inviti, l’ufficio competente verifica l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 35 e la completezza documentale e può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ai proponenti, assegnando un termine di regolarizzazione non superiore a 30 giorni, qualora da questi non derivi alcuna modifica sostanziale delle caratteristiche progettuali. Decorso inutilmente detto termine, il concorrente è escluso dalla gara.

8)
La lettera i) dell’art. 36 comma 5, è stata così modificata dall’art. 6, comma 7, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 37 (Commissione giudicatrice)

(1) La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta provinciale. La Commissione è composta da cinque membri, di cui tre in rappresentanza della Provincia di Bolzano e due in rappresentanza delle Amministrazioni aventi titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui all'articolo 40, ivi comprese, per le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato nonché le Regioni e la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 7.

(2) La costituzione della Commissione e la nomina dei suoi membri devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

(3) I membri della Commissione di cui al comma 1 devono essere dotati di elevata e adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara. Almeno un commissario/una commissaria fra quelli nominati in rappresentanza della Provincia di Bolzano è designato/designata dal Comitato ambientale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

(4) Il numero dei membri della Commissione può essere elevato a sette in ragione della complessità della procedura e della numerosità dei settori interessati, mantenendo comunque invariata la proporzione tra rappresentanti di Amministrazioni statali e provinciali.

(5) Non possono essere nominati membri della Commissione coloro che, per qualsiasi ragione, versino in una situazione di conflitto d’interesse, anche solo potenziale.

(6) I membri della Commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla concessione della cui assegnazione si tratta. Non possono essere nominati commissari coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore nel territorio della Provincia.

(7) La Giunta provinciale può stabilire ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cause di incompatibilità e conflitto di interesse ostative alla nomina a commissario/commissaria.

Art. 38 (Approvazione della graduatoria)

(1) La Commissione giudicatrice individua la migliore proposta progettuale in applicazione dell'articolo 36 e verifica la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale è data dalla somma dai punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. In esito a queste valutazioni è elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate.

(2) Su proposta della Commissione giudicatrice, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale competente approva la graduatoria risultante dai verbali della medesima Commissione.

Art. 39 (Offerte anomale)

(1) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento effettua la verifica, in contraddittorio, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta risultata prima graduata, anche con riferimento ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

(2) Le modalità del contradditorio sono indicate nel bando e negli inviti.

(3) L’offerta che, all’esito del contradditorio con il concorrente, non si confermi affidabile ai sensi del comma 1 viene esclusa, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria. In seguito si passa a considerare la proposta progettuale successivamente classificata nella graduatoria.

TITOLO VI
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 40 (Assegnazione della concessione)

(1) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 38, ed effettuate le verifiche previste dall’articolo 39, pubblica il progetto selezionato sul sito della Provincia. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare ulteriori osservazioni ed elementi valutativi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, sempre che siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Le osservazioni sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Provincia. L’offerente può replicare alle osservazioni entro 45 giorni dalla relativa pubblicazione.

(2) All’esito della procedura di selezione delle offerte di cui al titolo V o delle procedure di cui all’Art. 21, comma 1, lettere b) e c), l’offerente del progetto risultato primo in graduatoria presenta, in via telematica, domanda per il rilascio del provvedimento di concessione all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria approvata, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa.

(3) Il provvedimento di concessione comprende la concessione di grande derivazione e ogni altro provvedimento, autorizzazione, nulla osta, concessione, permesso, licenza o atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, provinciale o locale per l’esercizio dell’impianto e la realizzazione degli interventi previsti dal progetto risultato aggiudicatario. Il provvedimento comprende, quando necessari, anche i pareri relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza per l’Unione europea interessati nonché l’autorizzazione paesaggistica.

(4) La domanda per il rilascio del provvedimento di concessione è corredata da tutta la documentazione prevista dalle norme di riferimento per il rilascio degli atti di cui al comma 3, che devono essere specificamente elencati.

(5) La domanda, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web della Provincia e comunicata, immediatamente o comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento, per via telematica a tutte le Amministrazioni e agli Enti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, ivi comprese le Amministrazioni di cui all’articolo 10, comma 3. Della pubblicazione è data informazione nell'albo pretorio informatico dei Comuni territorialmente interessati.

(6) Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web della Provincia, quest'ultima nonché le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 5 per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione; all’occorrenza assegnano all’offerente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per le eventuali integrazioni.

(7) Su richiesta motivata dell’offerente, la Provincia può concedere, per una sola volta, la sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 120 giorni. Qualora, entro il termine stabilito, l’offerente non depositi la documentazione integrativa, la domanda si intende ritirata e viene archiviata.

(8) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, la Provincia convoca una conferenza di servizi, alla quale partecipano l’offerente e le Amministrazioni competenti per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3. La conferenza di servizi si svolge in modalità sincrona. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa.

(9) Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione competente a seguito della seduta conclusiva della conferenza di servizi ed è costituito dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza. La determinazione della conferenza di servizi è assunta sulla base del parere di VIA.

(10) I singoli provvedimenti compresi nella concessione devono essere chiaramente distinguibili all’interno della concessione stessa e sono approvati, riesaminati e controllati dalle Amministrazioni competenti in materia, secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore.

(11) Tutti gli atti del procedimento, comprese le osservazioni, i verbali, le controdeduzioni, le istanze e richieste anche endoprocedimentali, sono pubblicati sul sito web della Provincia, con modalità tali da fare salva la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal richiedente.

(12) In caso di mancata domanda per il rilascio del provvedimento di concessione, nonché in caso di archiviazione dell'istanza ai sensi del comma 7, o di esito negativo del procedimento per il rilascio della concessione, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento procede, secondo quanto previsto dal comma 1 e seguenti, alla pubblicazione della proposta progettuale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria approvata. Qualora dovessero emergere elementi ostativi che riguardano tutte le proposte, non si procede all’assegnazione della concessione.

(13) Qualora non vi siano proposte progettuali rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione di una nuova procedura di assegnazione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE

Art. 41 (Garanzia definitiva)

(1) Prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al sei per cento della somma dei canoni annui e dell’ammontare delle compensazioni ambientali che dovrà corrispondere, per la durata della concessione, in base al disciplinare di concessione. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia definitiva.

(2) Il concessionario deve depositare inoltre una garanzia pari al sei per cento dell'importo degli interventi e degli investimenti obbligatori previsti nell’offerta. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia, nonché le modalità per la sua riduzione proporzionale.

(3) La mancata costituzione delle garanzie previste dai commi 1 e 2 determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria.

(4) Almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, il concessionario consegna alla Provincia una polizza di assicurazione a copertura dell’eventuale danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere nonché degli eventuali danni a terzi che si possono verificare nel corso della concessione. Nei documenti di gara sono stabiliti le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare, tenuto conto del valore della concessione e dei beni oggetto della concessione stessa.

(5) È fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie o polizze assicurative, se opportuno in relazione alla singola concessione.

Art. 42 (Disciplinare di concessione)

(1) La concessione è regolata da un apposito disciplinare, i cui contenuti sono conformi agli esiti della procedura di assegnazione e del provvedimento di concessione di cui all’articolo 40.

(2) Il disciplinare di concessione, inviato all’aggiudicatario unitamente al provvedimento di concessione, deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla ricezione, pena l’archiviazione della concessione e l’incameramento della garanzia provvisoria.

Art. 43 (Collaudo)

(1) Entro un anno dalla comunicazione del termine dei lavori all'ufficio provinciale competente, il concessionario esegue il collaudo. A tal fine l'impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio. Su richiesta motivata del concessionario, tale termine può essere prorogato un'unica volta per un massimo di dodici mesi. Il mancato collaudo entro i termini suindicati comporta la decadenza della concessione.

(2) Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da tecnici abilitati. La dichiarazione relativa all’avvenuto collaudo, corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta provinciale, è trasmessa all’ufficio provinciale competente, che verifica il rispetto delle prescrizioni amministrative e la completezza della documentazione di collaudo.

Art. 44 (Modificazioni soggettive e oggettive)

(1) La concessione non può essere ceduta a terzi, in tutto o in parte, senza previo nulla osta della Provincia. La Provincia deve prima accertare che il soggetto terzo abbia la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e possieda i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative e tecniche richieste per l’assegnazione della concessione.

(2) Nel corso della sua vigenza, la concessione non può essere modificata in maniera sostanziale, e comunque in modo da alterare l'equilibrio economico in favore del concessionario o da contraddire le disposizioni previste nel Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2017, e successive modifiche.

(3) Qualora il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica venga modificato per cause naturali, la Provincia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità al concessionario, fatta eccezione per la riduzione o la cessazione del canone o il pagamento rateale dello stesso in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Il concessionario può eseguire, a proprie spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni, previa autorizzazione degli organi competenti.

Art. 45 (Decadenza)

(1) Le concessioni sono soggette ai casi di decadenza previsti dall’articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, e agli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

(2) È altresì causa di decadenza delle concessioni la sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi di cui all’Art. 34.

(3) I documenti di gara possono stabilire ulteriori casi di decadenza della concessione in relazione a gravi inadempimenti del concessionario.

TITOLO VIII
DISCIPLINA DEI BENI E INDENNIZZI

Art. 46 (Obblighi del concessionario)

(1) La concessione impone al concessionario specifici obblighi di manutenzione dei beni, compresi i serbatoi in dotazione, al fine di garantirne la sicurezza e la piena efficienza.

(2) La Provincia valuta l’inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, in relazione alla gravità del singolo inadempimento e all’eventuale reiterazione, quale causa di decadenza della concessione.

Art. 47 (Disciplina dei beni alla scadenza della concessione)

(1) Alla scadenza delle concessioni, e in caso di decadenza, revoca o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà della Provincia, anche se i relativi costi non sono stati integralmente ammortizzati dal concessionario.

(2) Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dalla Provincia, spetta, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore della parte di bene non ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata.

(3) Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, la Provincia ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore della parte di bene non ammortizzato, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

(4) Per i beni mobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario della concessione corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. In caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, si procede alla rimozione e allo smaltimento di tali beni a cura del concessionario subentrante.

(5) Per i beni immobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali il progetto dell’assegnatario della concessione prevede l’utilizzo, quest’ultimo corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l’utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

(6) In deroga al comma 5, in presenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, consistenti in considerazioni di salute pubblica, obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell’ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale, gli atti della procedura di assegnazione della singola concessione possono imporre che l’offerta del concessionario subentrante preveda l’acquisizione e il riutilizzo dei beni del concessionario uscente, con corresponsione del prezzo di cui al comma 5.

(7) Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione della conformità degli investimenti proposti rispetto agli atti della procedura di assegnazione della concessione. Se tale prima valutazione ha esito positivo, si valutano altresì i profili tecnici ed economici, la convenienza e l’adeguatezza degli investimenti. Non sono autorizzati gli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva dell’impianto oppure un miglioramento dell’impianto in termini di tutela ambientale, sicurezza, tecnologia o funzionalità. L’autorizzazione richiede che gli investimenti vengano effettuati nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento anche per quanto riguarda l’assegnazione dei contratti pubblici.

Art. 48 (Commissione tecnica di valutazione dei beni e delle opere)

(1) La valutazione del regolare funzionamento e delle condizioni di sicurezza delle opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, nonché delle opere e dei beni di cui all’articolo 47, comma 3, può essere affidata ad una Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale.

(2) La Commissione tecnica valuta, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione predisposto dal concessionario uscente, la corretta rappresentazione di tutti gli aspetti rilevanti relativi alle condizioni di sicurezza e allo stato dei beni e degli impianti di cui al comma 1.

(3) Il rapporto della Commissione tecnica, redatto in lingua italiana e tedesca, deve essere consegnato all’ufficio provinciale competente entro sei mesi dall’espletamento dell’incarico. La Giunta provinciale può autorizzare una proroga, qualora questa venga richiesta e ritenuta necessaria.

TITOLO IX
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 49 (Organi di controllo)

(1) Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione nonché la contestazione e irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 50 competono alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, nonché agli organi di controllo dei Comuni.

(2) Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

Art. 50 (Sanzioni amministrative)

(1) In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine indicato nell’articolo 20, comma 1, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

(2) In caso di tempestiva trasmissione del rapporto di fine concessione, in cui tuttavia manca almeno uno dei contenuti richiesti dall’articolo 20, comma 2, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all’esatto adempimento.

(3) I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso, rispettivamente, di mancata o incompleta trasmissione dei rapporti periodici di cui all’Art. 19. L’ammontare delle sanzioni è ridotto in tal caso del 50 per cento.

(4) Qualora il concessionario ometta di fornire, in tutto o in parte, gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 20, comma 4, nei termini ivi previsti, incorre in una sanzione da un minimo di 2.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fino all’esatto adempimento.

(5) Le sanzioni si applicano secondo le norme di procedura previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

(6) Restano ferme le sanzioni previste da altre disposizioni applicabili alle concessioni oggetto della presente legge.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 (Disciplina delle sottensioni)

(1) Le procedure di assegnazione delle concessioni possono prevedere la sottensione di utilizzazioni meno importanti, legittimamente costituite o concesse, tecnicamente incompatibili. In questo caso, prima di avviare la procedura per il rilascio della concessione, l’ufficio competente sente i titolari dell’utenza da sottendere.

(2) In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e proprie spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti idroelettrici, per la durata della concessione, una quantità di energia elettrica corrispondente a quella da essi effettivamente immessa in rete o destinata all’autoconsumo, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla Provincia ed eventuali spese di esercizio.

(3) Quando, a giudizio della Giunta provinciale, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario ai termini della normativa sulle espropriazioni.

(4) Nel caso in cui l’utilizzazione meno importante e tecnicamente incompatibile sia stata concessa ma non ancora entrata in esercizio, il bando stabilisce, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in quale modo questa debba essere compensata.

(5) L’obbligo imposto al nuovo concessionario di fornire agli utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia sussiste fino alla scadenza delle preesistenti concessioni a scopo idroelettrico, fatta eccezione per i piccoli impianti non allacciati alla rete, per i quali la fornitura di energia dovrà avvenire finché persistono i fini cui è destinato il loro utilizzo, a prescindere dalla scadenza della loro concessione.

(6) Il concessionario subentrante deve smantellare, a regola d’arte e in conformità alle norme, tutte le opere fuori terra non più utilizzate a seguito dell’avvenuta sottensione, quali le opere di presa e restituzione, gli edifici e le condotte in superficie, mettere in sicurezza le opere interrate e provvedere al ripristino dello stato originario delle superfici interessate. In caso di sottensione, la garanzia definitiva di cui all’articolo 41 è pari all’un per cento della sommatoria dei canoni annui e dell’entità economica delle compensazioni ambientali che il concessionario dovrà corrispondere, per l'intera concessione, in base al disciplinare di concessione. Tale garanzia verrà restituita solo se l’impianto sarà realizzato entro cinque anni. Questa garanzia vale anche quale garanzia per lo smantellamento delle opere non più utilizzate a seguito dell’avvenuta sottensione.

Art. 52 (Prosecuzione tecnica)

(1) Successivamente alla scadenza, i titolari delle concessioni proseguono nella gestione alle medesime condizioni della concessione scaduta, su richiesta della Provincia, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e all'effettivo subentro del nuovo concessionario, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla concessione scaduta nonché delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

(2) I concessionari di cui al comma 1 versano alla Provincia un canone aggiuntivo, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della nuova concessione e fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, oltre ai canoni e alle Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile previste dalla concessione. Tale canone aggiuntivo è determinato in 38,30 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è destinato per un importo non inferiore al 50 per cento ai Comuni interessati di cui all’Art. 16, comma 4, in base ai criteri definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.

(3) La Provincia, con espresso provvedimento in cui sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo senza titolo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con le vigenti norme in materia di utilizzazione e tutela delle acque.

Art. 53 (Gestioni transitorie per motivi imperativi di interesse generale)

(1) In caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, la Provincia, sulla base di adeguata motivazione e a tutela di motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE, può affidare la gestione, in via transitoria e per il tempo strettamente necessario all’assegnazione della nuova concessione in applicazione della presente legge, a operatori in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 34 e degli opportuni requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché capacità organizzative e tecniche.

(2) Qualora un concessionario rinunci alla propria concessione, l’atto di rinuncia ha effetto dal momento in cui può essere garantita la gestione sicura e ordinaria dell’impianto a seguito di un passaggio di consegne ad un concessionario individuato nei tempi più brevi possibili ai sensi del comma 1.

(3)9)

(4) Per i fini di cui al comma 1, le concessioni assegnate ai sensi della presente legge possono stabilire l’obbligo del concessionario di assumere la gestione transitoria di impianti limitrofi, in presenza di motivi imperativi di interesse generale e sulla base di condizioni tali da garantire l’equilibrio economico-finanziario.

(5) Il presente articolo si applica anche qualora il concessionario uscente non sia in grado di garantire la prosecuzione tecnica di cui all’Art. 52.

9)
L’art. 52, comma 3, è stato abrogato dall’art. 6, comma 8, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.

Art. 54 (Finanziamento delle misure previste dalla pianificazione)

(1) Una quota pari al 10 per cento dei canoni di cui all’articolo 13, fatta eccezione per il canone d’uso, e dei fondi da destinare alla compensazione ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo 16, derivanti annualmente dall'assegnazione della singola concessione, è destinata al finanziamento delle misure di tutela, di valorizzazione ecologica e al ripristino ambientale dei corpi idrici.

Art. 55 (Disposizioni transitorie)

(1) La formula per il calcolo del compenso monetario per l’energia elettrica gratuita non ritirata di cui all’allegato A si applica a tutte le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per impianti con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW, anche se rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il canone d’uso di cui all’articolo 13, comma 2, è dovuto alla Provincia per tutte le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

(3) La formula per il calcolo dell’importo di cui all’allegato C si applica solo alle concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 56 (Disposizione finanziaria)

(1) All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 57 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A (articolo 12)
Criteri per la determinazione dell’importo per l’energia elettrica gratuita non ritirata ai sensi dell’articolo 12

1. La Provincia ha la facoltà di ritirare l’energia elettrica gratuita e metterla a disposizione di servizi pubblici e determinate categorie di utenti, oppure di ottenere dai concessionari il pagamento di un compenso monetario per ogni kWh di energia gratuita non ritirata.

2. Il coefficiente FAU per il calcolo monetario dell’energia elettrica gratuita non ritirata viene ricavato dalla media annuale dei valori stabiliti mensilmente dall’Acquirente Unico (AU) o da un altro indicatore equivalente, definito dalla Giunta provinciale.

3. Il compenso per l’energia elettrica gratuita non ritirata si calcola per ogni semestre come segue:

C = [(Pn ● 220) ● (FAU+0,03 ● x/g)]/2

C:  Importo per l'energia non ritirata [€]

Pn:   potenza nominale media annua dell'impianto [kW]

FAU: media annuale dei valori stabiliti mensilmente dall'Acquirente Unico (AU) riferita all'anno precedente [€C/kWh] o indicatore equivalente, definito dalla Giunta provinciale

x:  numero di giornate dell'anno precedente, nelle quali l'impianto è stato in servizio. Il numero di giornate nelle quali l'impianto è stato fuori servizio per lavori di manutenzione programmati, per controlli di sicurezza, per difetti tecnici e per risanamenti previsti nel disciplinare o per causa di forza maggiore deve essere comunicato dal Gestore dell'impianto entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

g:  Numero di giorni del relativo anno:

365 giorni oppure 366 giorni per l'anno bisestile.

4. Gli importi dovuti semestralmente sono da corrispondere per il primo semestre entro il 31 maggio e per il secondo entro il 30 novembre. L’ufficio competente può effettuare conguagli.

Allegato B (articolo 13)
Criteri per la determinazione del canone annuale per la messa a disposizione di beni di proprietà della Provincia ai sensi dell’articolo 13, comma 2, per concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in impianti con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, i concessionari corrispondono alla Provincia un canone annuale per la messa a disposizione di beni di sua proprietà, acquisiti anche ai sensi dell’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Il canone si ottiene dalla seguente formula:

CB = [(PAT – EG) ● (1,5 ● PUN(n-1) – 17,5)] ● 1[MW]/PNMA

CB:   canone annuale per l’uso dei beni [€]

PAT:  produzione annua teorica dell’impianto come indicato nella concessione [MWh]

EG:  energia gratuita non ritirata [MWh]

PUN(n-1):  valore medio annuo del Prezzo Unico Nazionale, riferito all’anno precedente, stabilito dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., o di un altro indicatore equivalente [€/MWh]

n:  anno di riferimento

PNMA:   media delle potenze nominali medie annue di tutti gli impianti con una potenza nominale media annua > 3 MW in provincia di Bolzano [MW]

3. Il valore per il “PUN(n-1)” non può superare la soglia dei 70 €/MWh né scendere al di sotto di quella di 35 €/MWh. Qualora queste soglie vengano superate verso l’alto o verso il basso, viene preso per il “PUN(n-1)” il valore di soglia rispettivamente di 70 €/MWh e 35 €/MWh.

4. Qualora sia messo a disposizione del concessionario un serbatoio, il canone d’uso calcolato con la formula di cui al comma 2 è aumentato come segue:

  1. del 10%, nel caso in cui si tratti di un serbatoio che consente di adeguare la produzione nell’impianto alle fluttuazioni giornaliere o settimanali della domanda;
  2. del 20%, nel caso in cui si tratti di un serbatoio che consente di adeguare la produzione nell’impianto alle fluttuazioni stagionali della domanda.

5. Per ogni ulteriore serbatoio messo a disposizione, il canone d’uso calcolato con la formula di cui al comma 2 verrà aumentato di un ulteriore 10%.

Allegato C (articolo 16)
Criteri per la determinazione dell’importo per le misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell’articolo 16 per concessioni con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW

1. L’importo che deve essere corrisposto annualmente dal concessionario per la durata della concessione per le misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile è composto da due parti:

-  un importo fisso (specifico per ciascun impianto);

-  un importo variabile (parte dell’offerta).

Importo complessivo = importo fisso + importo variabile

2. L’importo fisso viene calcolato nel seguente modo:

Importo fisso(n) = valore medio annuo del PUN(n-1) [€/MWh] ● potenza nominale media annua [MW] ● 1000 [h]

PUN(n-1):  valore medio annuo del Prezzo Unico Nazionale, riferito all’anno precedente, stabilito dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., o di un altro indicatore equivalente [€/MWh]

n:  anno di riferimento

3. L’importo variabile viene calcolato nel seguente modo:

Importo variabile = {produzione energetica annua [MWh] ● valore medio annuo del PUN (n-1) [€/MWh] ● (1 + X)} / 100

4. Il valore X costituisce parte dell’offerta. Nella documentazione di gara per la richiesta di concessione il concorrente deve offrire un numero che deve essere maggiore di zero.

5. Nel caso in cui prescrizioni statali prevedano correttivi per la limitazione dei profitti, viene assunto il valore stabilito dalla normativa statale.

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