1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 7 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio