1. I dati di cui all’articolo 8, comma 3, sono necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679 in attuazione di quanto previsto all’articolo 1. Le categorie particolari di dati personali sono trattate per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 2-sexies, commi l), m), aa) del decreto legislativo 30 giugno 2003. N. 196, e successive modifiche.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere comunicati per adempiere agli obblighi connessi all’acquisizione ed accertamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
3. I dati della domanda vengono scartati dopo 10 anni dalla conclusione del procedimento. I dati sono conservati presso i server di SIAG - Informatica Alto Adige S.p.A, sia locali che cloud.
4. Le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica mettono in atto soluzioni tecniche idonee a tutela dell’integrità, riservatezza, disponibilità e accessibilità del dato, nonché la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.