1. In applicazione dei presenti criteri, la quota d’obbligo è il numero di persone disabili che la datrice/il datore di lavoro deve assumere ai sensi della legge 68/1999.
2. Si ha una "quota d’obbligo scoperta" se – alla data della domanda – dall’ultimo prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999 risultano ancora una o più persone con disabilità da assumere.
3. Per le datrici e i datori di lavoro che occupano lavoratrici e lavoratori stagionali si ha una "quota d’obbligo scoperta" se – nell’anno precedente a quello della domanda – da uno dei prospetti informativi di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999 risultano ancora una o più persone con disabilità da assumere.