1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.
2. In casi eccezionali e giustificati, le domande possono essere presentate anche dopo tale data, ma in ogni caso prima dell'inizio delle attività o della realizzazione dei servizi.
3. L’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura valuta l’ammissibilità al finanziamento.
4. Le domande di aiuto devono riportare quanto segue:
a) il nome e le dimensioni dell’impresa;
b) la descrizione delle attività, comprese le date di inizio e fine attività;
c) l’ubicazione delle attività;
d) un elenco dei costi ammissibili;
e) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per le attività.