(1) In attuazione dell’articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, e successive modifiche, in seguito Statuto speciale, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, la presente legge disciplina:
(2) La presente legge disciplina le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico anche nell’esercizio delle competenze provinciali in materia di cui all’articolo 1-bis, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche.
(3) Ai fini della presente legge sono considerate concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico quelle con potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kilowatt (kW).