1. Il contratto di lavoro deve prevedere un orario di lavoro a tempo pieno oppure un orario di lavoro a tempo parziale di almeno 15 ore settimanali.
2. Il contratto di lavoro delle cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo ai sensi della legge n. 381 del 8 novembre 1991, art. 1 comma 1, lettera b, deve prevedere un orario di lavoro a tempo pieno oppure un orario di lavoro a tempo parziale di almeno 12 ore settimanali.