1. La Provincia ha la facoltà di ritirare l’energia elettrica gratuita e metterla a disposizione di servizi pubblici e determinate categorie di utenti, oppure di ottenere dai concessionari il pagamento di un compenso monetario per ogni kWh di energia gratuita non ritirata.
2. Il coefficiente FAU per il calcolo monetario dell’energia elettrica gratuita non ritirata viene ricavato dalla media annuale dei valori stabiliti mensilmente dall’Acquirente Unico (AU) o da un altro indicatore equivalente, definito dalla Giunta provinciale.
3. Il compenso per l’energia elettrica gratuita non ritirata si calcola per ogni semestre come segue:
C = [(Pn ● 220) ● (FAU+0,03 ● x/g)]/2
C: Importo per l'energia non ritirata [€]
Pn: potenza nominale media annua dell'impianto [kW]
FAU: media annuale dei valori stabiliti mensilmente dall'Acquirente Unico (AU) riferita all'anno precedente [€C/kWh] o indicatore equivalente, definito dalla Giunta provinciale
x: numero di giornate dell'anno precedente, nelle quali l'impianto è stato in servizio. Il numero di giornate nelle quali l'impianto è stato fuori servizio per lavori di manutenzione programmati, per controlli di sicurezza, per difetti tecnici e per risanamenti previsti nel disciplinare o per causa di forza maggiore deve essere comunicato dal Gestore dell'impianto entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
g: Numero di giorni del relativo anno:
365 giorni oppure 366 giorni per l'anno bisestile.
4. Gli importi dovuti semestralmente sono da corrispondere per il primo semestre entro il 31 maggio e per il secondo entro il 30 novembre. L’ufficio competente può effettuare conguagli.