1. L’Ufficio provinciale Integrazione lavorativa liquida il premio, dopo aver verificato i dati indicati nella domanda e raffrontato, tra l’altro, i dati dichiarati relativi al contratto di lavoro con quelli delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro".
2. In caso di dubbi, l'Ufficio provinciale Integrazione lavorativa può richiedere ulteriori informazioni al soggetto richiedente.