(1) La presente legge persegue la finalità di assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili in un contesto di uso equilibrato delle risorse naturali e nella prospettiva del benessere economico e sociale delle comunità locali.
(2) L’assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominate concessioni, avviene nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, garantendo l’ottimizzazione del potenziale energetico presente nonché la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica, dell’ambiente, del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale, anche in attuazione del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14, terzo comma, dello Statuto speciale e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
(3) Fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, i documenti di gara possono subordinare il principio di economicità a esigenze sociali, alla tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale nonché alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.