(1) Nel caso di assegnazione di una nuova concessione, alla scadenza naturale oppure a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una concessione precedente, nei bandi sono inserite specifiche clausole sociali volte a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, la stabilità occupazionale del personale addetto all’esercizio dell’impianto, dipendente del concessionario uscente.
(2) Le clausole sociali prevedono che il nuovo concessionario si impegni a utilizzare prioritariamente il personale di cui al comma 1, a condizione che ciò sia compatibile con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera illustrate nell’offerta.
(2-bis) Fermo restando quanto previsto al comma 2, i bandi stabiliscono che il concessionario si impegni, in caso di assunzioni di personale per l’esercizio dell’impianto, a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicandone le modalità nell’offerta. 2)
(3) I bandi stabiliscono che il concessionario applichi il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia più strettamente connesso con le attività previste dall’esercizio della concessione.