(1) Al comma 5 dell’articolo 14 del 2° accordo stralcio del 23 gennaio 2020 vengono aggiunte le seguenti frasi:
“Le ore di lavoro supplementare effettuate potranno essere recuperate secondo le modalità e le tempistiche stabilite a livello aziendale.
In alternativa potrà esserne richiesta la liquidazione entro il 31/01 dell’anno successivo.”