(1) L’articolo 11 del 2° accordo stralcio del 23/01/2020 è così sostituito:
“1. Ai/Alle dirigenti di struttura semplice ed ai dirigenti tecnico assistenziali può essere concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75% dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso quando risulti compatibile con le esigenze di servizio e con gli obiettivi prefissati. L'amministrazione può disdire il relativo rapporto di lavoro a tempo parziale in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di 60 giorni.
(2) All’avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico gestionale di direttore di struttura semplice possono partecipare anche i/le dirigenti sanitari con un orario ridotto ma non inferiore al 75%.
(3) I/Le dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa, ovvero, le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali, compresi i/le facenti funzione, non possono accedere al part time.
Qualora questi/e dirigenti presentino domanda, la medesima può essere accolta. La concessione è tuttavia subordinata alla contemporanea revoca dell’incarico ricoperto. Qualora possibile, al/alla dirigente può essere conferito un incarico nell’ambito della carriera professionale.
Analogo procedere può essere adottato anche nei confronti dei/delle dirigenti di struttura semplice che richiedano un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 75% dell’orario pieno.
(4) Il personale, anche se titolare di un incarico di responsabile di struttura semplice o titolare di un incarico di direzione tecnico assistenziale, con prole convivente, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, fino al compimento del 16° anno d'età del bambino può optare, ai sensi e con gli effetti e benefici del comma 7 del predetto art. 50, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore del 75% dell'orario previsto per il tempo pieno. Rimangono esclusi dal beneficio del presente comma i/le titolari di incarico di struttura complessa e le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali.
(5) Il sostituto direttore/La sostituta direttrice di struttura complessa può accedere al part-time in misura non inferiore al 75%.
(6) In caso di cessazione dell’incarico dirigenziale o prolungata assenza del direttore/della direttrice di struttura complessa il sostituto direttore/la sostituta direttrice dovrà assumere il rapporto di lavoro a tempo pieno entro 45 giorni dall’assunzione della funzione di reggente.”