(1) Il comma 2 dell’articolo 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:
“Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetta agli incrementi contrattuali generali e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie.”
(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2023.