1. Il contributo viene liquidato solo dopo la realizzazione del progetto e previa presentazione delle fattura quietanzate.
2. In sede di rendiconto deve essere presentato l'elenco del legno impiegato e dei materiali a base di legno e dei materiali isolanti effettivamente utilizzati e determinati nello "strumento di calcolo Tool CO2 - dopo realizzazione".
3. I documenti dello stato finale sono composti come segue:
a) Domanda di liquidazione finale;
b) Autodichiarazione del/della legale rappresentante dell’organizzazione richiedente attestante che le attività cui si riferisce la domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente;
c) Elenco dei documenti di spesa / delle fatture debitamente quietanzate nonché delle bolle di accompagnamento indicanti la quantità dei singoli materiali da costruzione;
d) Calcolo quantitativo dettagliato tramite "CO2-Tool" dei materiali di legno, materiali a base di legno e materiali isolanti effettivamente utilizzati - dichiarato e attestato dal direttore dei lavori:
e) certificazione dei materiali da costruzione:
o legno massiccio e materiali a base di legno: certificati di catena di custodia (CoC) FSC o PEFC o documento di vendita o di consegna con dichiarazione FSC e PFEC;
o legno massiccio: dichiarazione del fornitore sull'approvvigionamento e la produzione di legno (luogo di taglio, lavorazione e consegna entro 500 km dal cantiere).
Tutte le certificazioni devono essere firmate dal richiedente e dal direttore dei lavori o dall'impresa esecutrice.
f) Documentazione fotografica dell'esecuzione di tutti gli elementi costruttivi.
4. I documenti di spesa
o devono corrispondere alla normativa vigente,
o devono riferirsi espressamente alle spese ammesse ai fini della concessione del contributo,
o devono essere emessi a nome del richiedente e di data successiva alla domanda di contributo,
o devono essere quietanzate e riportare la data del pagamento effettuato.
5. La determinazione definitiva dell'importo totale del contributo viene effettuata sulla base delle quantità di materiali da costruzione documentate nello stato finale.
Se le quantità di materiali da costruzione documentate sono inferiori alle quantità di materiali da costruzione riconosciute, l'importo del contributo sarà ricalcolato sulla base delle quantità effettive di materiali da costruzione. In ogni caso, le quantità minime di cui all’articolo 4 comma 1 devono essere rispettate, altrimenti il contributo non sarà concesso.
Il contributo concesso non viene aumentato, anche qualora dal rendiconto risulti una maggiore quantità di legno impiegata.
Il contributo concesso viene liquidato dopo il rendiconto finale.