(1) Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle previgenti aree di contrattazione del “personale dirigente medico e medico veterinario, della dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti) ivi compresi la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.”