(1) All’articolo 11 del 2° accordo stralcio del 23 gennaio 2020 vengono aggiunti i seguenti commi:
“4. Il sostituto direttore/La sostituta direttrice di struttura complessa può accedere al part-time in misura non inferiore al 75%.”
“5. In caso di cessazione dell’incarico dirigenziale o prolungata assenza del direttore/della direttrice di struttura complessa il sostituto direttore/la sostituta direttrice dovrà assumere il rapporto di lavoro a tempo pieno entro 45 giorni dall’assunzione della funzione di reggente.”