(1) Il bando stabilisce la durata della concessione.
(2) La durata della concessione non può essere inferiore a 20 anni e superiore a 40 anni ed è commisurata:
(3) In deroga al comma 2, il bando può stabilire una durata superiore a 40 anni e fino ad un massimo di 50 anni in relazione alla particolare complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento.