1. Il rispettivo periodo di realizzazione decorre dalla data di inizio lavori e si sviluppa come da cronoprogramma di cui all’art. 9, comma 4, lettera a); il termine massimo di ultimazione è di due anni. Se viene presentata una tempestiva richiesta, in casi giustificati è possibile una proroga del termine di ultimazione.
2. Dopo la realizzazione del progetto, la domanda di liquidazione finale, comprensiva di tutti i documenti di liquidazione, deve essere presentata alla Ripartizione foreste entro tre mesi dall’ultimazione.