1. Il finanziamento dei costi di cui all’articolo 3 avviene mediante la concessione di un aiuto.
2. L’aiuto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti per i controlli obbligatori di cui all’articolo 3.
3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per erogare aiuti alle organizzazioni nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione.