1. Viene ammessa a contributo la quantità di carbonio fissata nelle costruzioni di enti pubblici.
2.Sono ammissibili a contributo la nuova costruzione di edifici ad uso pubblico con una superficie lorda di almeno 300 m² e le strutture ad uso pubblico costruite in legno ossia gli ampliamenti e le estensioni di edifici ad uso pubblico con una superficie lorda aggiuntiva di almeno 100 m² e le strutture per uso pubblico in legno.
3. Edifici sotterranei o parti di essi non sono ammissibili a contributo.