(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. L’utilizzo dei “totem” in violazione del comma 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi.”