(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
"1/bis La Giunta provinciale è autorizzata a istituire e a sopprimere istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge, nel rispetto di un opportuno decentramento territoriale, anche tramite scissione o accorpamento di scuole esistenti.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all’adozione di una specifica disciplina con contratto collettivo, le disposizioni relative alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché all’orario di lavoro dei dirigenti delle scuole professionali con personalità giuridica sono adeguate alle disposizioni previste dal contratto collettivo provinciale dei dirigenti delle scuole a carattere statale. L’adeguamento avviene con deliberazione della Giunta provinciale.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e” sono soppresse.