(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:
“a) anche con l’obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli minorenni ed equiparati, come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; i requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati dalla Giunta provinciale;”.
(2) La prestazione economica a favore delle famiglie con figli minorenni ed equiparati, quale contributo per la copertura delle spese di mantenimento degli stessi, di cui al comma 1 è erogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.
(3) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “In casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare; del servizio possono usufruire, a costo pieno, anche i bambini e le bambine che hanno compiuto i quattro anni, o anche di età inferiore se già frequentanti la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”
(4) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”
(5) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”
(6) L’ultimo periodo deI comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “La capacità ricettiva massima della microstruttura viene stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, comma 1.”