(1) Dopo il comma 15 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 16 e 17:
“16. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – su istanza del privato interessato – è legittimata ad intervenire, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative, in caso di inerzia oppure di tardiva o mancata emanazione del provvedimento finale da parte del comune, nei procedimenti avviati automaticamente ad istanza di parte o avviati d’ufficio nelle materie oggetto della presente legge e del relativo regolamento d’esecuzione, di competenza dei comuni; le citate disposizioni sono definite in un’apposita convenzione, stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni, e sono recepite con deliberazione della Giunta provinciale.
17. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 14 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis.”