(1) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale, non connotato dall’obbligatorietà e vincolatività delle proposte.”
(2) La rubrica dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Garanzia della qualità dell’assistenza territoriale tramite medici convenzionati”.
(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:
“7. In caso di necessità ed urgenza, espletate tutte le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale che regolamentano il massimale di scelte e le sue limitazioni, l’Azienda Sanitaria può adottare misure straordinarie quale l’aumento del massimale di scelte per il singolo medico, la sospensione temporanea dell’autolimitazione nonché ogni altra misura prevista dai contratti collettivi di riferimento, per garantire l’assistenza medica primaria della popolazione nei singoli ambiti territoriali.
8. L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai quali, a causa della mancanza di medici di medicina generale, viene assegnato un numero di scelte superiore al massimale previsto, per garantire l’assistenza medica in quell’ambito territoriale fino all’insediamento di un nuovo medico, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.
9. Viste la particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai pediatri di libera scelta, per l’impegno ad assumere obblighi assistenziali ulteriori, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.”
(4) Dopo l’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/septies (Promozione dell’assistenza territoriale)
1. Per favorire l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo, i comuni o altri enti pubblici mettono a disposizione dei medici, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio principale.
2. La Provincia autonoma di Bolzano agevola i medici di medicina generale e i medici pediatri di libera scelta, concedendo loro un importo forfettario per il costo dei locali in affitto o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo. La Giunta provinciale stabilisce l’entità dell’importo forfettario corrisposto dall’Azienda Sanitaria dal 1° gennaio 2017 per l’ambulatorio principale, nonché le disposizioni attuative in materia.
3. Il contributo previsto al comma 2 viene concesso solo nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal comune o da un altro ente pubblico presente sul territorio, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale.
4. Al fine di agevolare il servizio dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta in località decentrate, i comuni o altri enti pubblici possono mettere a disposizione dei medici dei locali in cui questi ultimi, rispettando un orario minimo stabilito con il comune, possano offrire alla popolazione il loro servizio sul territorio.
5. L’Azienda Sanitaria può mettere a disposizione dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta operanti all’interno di un’aggregazione funzionale territoriale e che assistono i loro pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali alcune attrezzature mediche e personale sanitario non medico. In alternativa l’Azienda Sanitaria può sostenere una parte del costo di acquisto o dei costi per il leasing delle attrezzature, oppure una parte dei costi derivanti dall’assunzione di personale sanitario non medico, già in servizio presso il medico interessato al 1° gennaio 2017. La qualità dell’assistenza territoriale viene promossa anzitutto tramite incentivi per le aggregazioni funzionali territoriali, le medicine di gruppo, nonché per l’assunzione di personale di studio. La Giunta provinciale emana le disposizioni attuative per tali agevolazioni, che vengono liquidate dall’Azienda Sanitaria.
6. La Provincia incentiva l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati per la prima volta con l’Azienda Sanitaria con agevolazioni a sostegno dell’inizio attività, determinate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale emana disposizioni attuative per questa tipologia di agevolazioni, che viene liquidata dall’Azienda Sanitaria.”
(5) Dopo l’articolo 40/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 40/ter (Interventi assistiti con gli animali (IAA))
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.
2. Gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l’istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
3. L’assessore provinciale alla salute rilascia le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.
4. I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, nell’ambito delle rispettive competenze.”
(6) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la parola “affine” è sostituita dalla parola “equipollente”.
(7) Nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole “regolamento di esecuzione” sono inserite le seguenti parole “, in conformità alla vigente disciplina di settore”.