(1) Al fine di garantire prestazioni sanitarie integrative a quelle del sistema sanitario pubblico, la Provincia autonoma di Bolzano può istituire o aderire a fondi sanitari complementari per i dipendenti pubblici.
(2) Le adesioni delle singole amministrazioni ai fondi sanitari complementari, le prestazioni da erogare e le quote di contribuzione individuale dei dipendenti a carico dei datori di lavoro sono definite attraverso la contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.