(1) I commi 5 e 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono così sostituiti:
“5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare delle tariffe dell’acqua sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:
6. A partire dal 1° gennaio 2018 le tariffe dell’acqua sono determinate in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.”
(2) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi di compensazione.”