(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“4. Il Presidente della Provincia può delegare le funzioni esercitate dalla ripartizione provinciale competente di cui al comma 1 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.”