(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
“5. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge anche le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1/quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.”