(1) L’articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, è così sostituito:
“Art. 21 (Bilancio consolidato)
1. Gli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’esercizio 2017.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, con riferimento all’esercizio 2018.”