(1) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:
“k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, difesa passiva attraverso assicurazione e relativi mutui contratti ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori, anche per tramite di consorzi di difesa delle colture agricole dalle avversità atmosferiche;”.