(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. L’utilizzo dei “totem” in violazione dell’articolo 6/bis, comma 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi.”