(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Prestazioni e requisiti di accesso”.
(2) La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) libri di testo e assegno libri;”.
(3) Alla lettera j) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle parole: “con disabilità”.
(4) I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione.
5. La valutazione della situazione economica avviene sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.
6. Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”
(5) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “nelle condizioni economiche disagiate di cui all’articolo 2, comma 5” sono sostituite dalle parole: “nella situazione economica di cui all’articolo 2, comma 4”.
(6) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.
(7) La rubrica dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è così sostituita: “Persone con invalidità di cui alla legge n. 118/1971”.
(8) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole “ai mutilati” sono sostituite dalle parole: “alle persone mutilate”.
(9) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole “ai minorati fisici, psichici e sensoriali” sono sostituite dalle parole “alle persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali” e le parole “questi soggetti” sono sostituite dalle parole “queste persone”.
(10) All’inizio del testo italiano del comma 1 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole “In Alto Adige la Provincia”.
(11) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole: “das Land” e le parole: “von der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole: “vom Land”.
(12) Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, così come sostituiti dal comma 4 del presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 6, della stessa legge, così come sostituito dal comma 4 del presente articolo.