(1) Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “nei casi ad essa spettanti” sono inserite le seguenti parole: “e in conformità alla vigente disciplina di settore”.
(2) Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “il potere di sostituire” sono inserite le seguenti parole: “, in conformità alla vigente disciplina di settore,”.
(3) La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituita: “Controllo sui bilanci e controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria”.
(4) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: ”Il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio nonché i provvedimenti dell’Azienda sanitaria di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di sette giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza.”
(5) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:
“3. L’assessora/l’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 2, chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell’effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.”
(6) Nel testo italiano della lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “sono prorogati di diritto fino alle nuove nomine, a cui procede la nuova direttrice/il nuovo direttore generale” sono sostituite dalle seguenti parole: “restano in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della presente legge;”.
(7) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “sind die laufenden Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor, Direktorin/Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung und Direktorin/Direktor eines Gesundheitsbezirks von Rechts wegen bis zur Neuernennung durch die neue Generaldirektorin/den neuen Generaldirektor verlängert;” sono sostituite dalle seguenti parole: “bleiben die laufenden Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor, Direktorin/Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung und Direktorin/Direktor eines Gesundheitsbezirks im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes bestehen;”.
(8) Nel comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “assieme agli altri componenti della direzione aziendale” sono inserite le seguenti parole: “, in conformità a quanto previsto nell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche”.
(9) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è inserito il seguente comma:
“2/bis Sono iscritte d’ufficio nel relativo elenco provinciale le persone iscritte nell’elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.”
(10) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:
“3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
- le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale;
- i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11.”
(11) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: “Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, si provvede ai sensi dell’articolo 54, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.”
(12) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è inserito il seguente articolo:
Art. 10 (/bis (Utilizzo degli elenchi per la copertura delle posizioni dirigenziali)
1. Per la nomina del consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui agli articoli 8 e 10, la direttrice generale/il direttore generale dell’Azienda Sanitaria, ovvero la Giunta Provinciale per la nomina della direttrice generale/del direttore generale, attingono sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.
2. Per la nomina dei dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale attinge sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.”
(13) Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “della direttrice/del direttore generale” sono inserite le seguenti parole: “, 24 mesi dopo la nomina,“ e la parola: “eventualmente” è soppressa.
(14) Nel comma 7 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “può, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiarare la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolvere il contratto di lavoro” sono sostituite dalle seguenti parole: “, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiara la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolve il contratto di lavoro”.
(15) Nel testo tedesco del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo la parola: “Gesundheitsbezirken” sono inserite le seguenti parole: “, nach einem Auswahlverfahren,”.
(16) Nel testo italiano del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “è preposta/preposto” sono inserite le seguenti parole: “, a seguito di procedura di selezione,”.