(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Le direzioni istruzione e formazione tedesca, italiana e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche formative e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la direzione istruzione e formazione comprende anche gli ambiti della cultura e del servizio giovani ed è denominata “Direzione istruzione, formazione e cultura ladina”. Le direzioni istruzione e formazione sono equiparate ad un dipartimento e comprendono le rispettive ripartizioni, direzioni provinciali e i rispettivi servizi di valutazione. La specifica articolazione delle direzioni istruzione e formazione e della direzione istruzione, formazione e cultura ladina, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali nonché l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria, sono determinati con regolamento di esecuzione.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Alle rispettive direzioni istruzione e formazione e alla direzione istruzione, formazione e cultura ladina è preposto un direttore o una direttrice istruzione e formazione in possesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e dirigenziale nel settore formativo.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Qualora previsto dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5, comma 4, le direzioni provinciali istituite nell’ambito delle direzioni istruzione e formazione e della direzione istruzione, formazione e cultura ladina possono essere equiparate alle ripartizioni.”
(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
“6. Qualora previsto dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5, comma 4, i direttori e le direttrici provinciali nonché i direttori e le direttrici dei servizi di valutazione possono esercitare le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali direttori e direttrici provinciali possono assumere contestualmente anche la direzione istruzione e formazione.
7. Nella rispettiva direzione istruzione e formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni del o della sovrintendente ossia dell’intendente scolastico o della intendente scolastica; esso o essa è nominato o nominata in base alla procedura di cui all’articolo 19 dello Statuto di autonomia. A questo direttore o a questa direttrice provinciale è assegnato o assegnata come segreteria l’ispettorato scolastico. Tali direttori e direttrici provinciali possono delegare agli ispettori scolastici e alle ispettrici scolastiche compiti di coordinamento, di dirigenza o di ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; essi possono inoltre delegare, in accordo con il direttore o la direttrice della direzione istruzione e formazione competente, propri compiti anche alle altre direzioni provinciali o di ripartizione.”
(5) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici, in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché”.
(6) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche, sono soppresse le parole “ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali”.