(1) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, le parole: “bonifica di cui all’articolo 40” sono sostituite dalle parole: “bonifiche di cui all’articolo 40 nonché risanamento e ricoltivazione di discariche di rifiuti”.