(1) Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole “portatori di handicap” sono sostituite dalle parole “con disabilità”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “lettere a), b), d), i), k) e m)” sono sostituite dalle parole: “lettere a), b), c), d), i), k) e m)”.
(3) L’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito:
“Art. 3 (Determinazione della situazione economica)
1. Le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concesse a studentesse e studenti capaci e meritevoli sulla base del rilevamento della situazione economica del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il valore della situazione economica (VSE) è calcolato sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, recante “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”.
3. Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”
(4) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:
“b) si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3.”
(5) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.
(6) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:
“b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.
(7) Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito: “Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della situazione economica.”
(8) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “di cui all’articolo 3, che versano in disagiate condizioni economiche” sono sostituite dalle parole: “che si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3”.
(9) Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “, compresi il merito e lo stato di bisogno,” sono soppresse e le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.
(10) L’articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Rimborso dei contributi universitari)
1. Alle studentesse e agli studenti iscritti presso un’università in provincia di Bolzano e risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
2. Alle studentesse e agli studenti risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 può essere concesso un contributo a totale o parziale copertura dei contributi universitari versati.
3. La Giunta provinciale emana le linee guida in base alle quali verrà determinata l’entità del contributo e le modalità di assegnazione dello stesso.
4. Il rimborso dei contributi universitari può essere concesso a studentesse e studenti frequentanti università con sede nei Paesi determinati dalla Giunta provinciale.
5. Per l’assegnazione del contributo è necessario che le studentesse e gli studenti non percepiscano il rimborso totale dei contributi universitari da parte delle rispettive università o di altri enti, o che non siano esonerati dal relativo versamento.
6. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso l’ammontare del contributo è determinato in base all’importo effettivamente versato o all’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti.”
(11) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.
(12) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:
“b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.
(13) Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“10. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti territoriali, anche locali, per partecipare alle spese di investimento dei collegi universitari di loro proprietà, a condizione che:
- nei collegi universitari vengano garantiti alloggi a costi contenuti;
- un elevato numero di posti alloggio venga messo a disposizione delle studentesse e degli studenti della provincia di Bolzano;
- si tratti di comuni con un mercato delle abitazioni in crisi;
- il rapporto tra la partecipazione alle spese da parte della Provincia e la spesa complessiva non superi il rapporto tra studenti e studentesse della provincia di Bolzano e numero totale di studenti e studentesse nel convitto universitario.”
(14) Nella rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “portatori di handicap” sono sostituite dalle parole: “con disabilità”.
(15) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole “portatori di handicap di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20” sono sostituite dalle parole: “con disabilità di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7”.
(16) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “l’handicap” sono sostituite dalle parole: “le barriere all’educazione, all’istruzione e alla formazione”.
(17) Nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “versino in condizioni economiche disagiate” sono sostituite dalle parole: “si trovino nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3”.
(18) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.
(19) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:
„b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.
(20) Le disposizioni di cui all’articolo 3, ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 6, ai commi 1 e 3 dell’articolo 7, al comma 3 dell’articolo 9 nonché ai commi 1 e 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, così come modificate dal presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 3 dell’articolo 3 della stessa legge, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo.