(1) Il comma 10 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:
“10. La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza scolastica per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in provincia di Bolzano, non esaurita alla data di entrata in vigore della presente legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le persone inserite in tale graduatoria sono assunte come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a coloro che risultano vincitori di futuri concorsi.”