(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano, con alimentazione ibrida elettrica e termica e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 30 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall’immatricolazione.”