(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, è inserito il seguente comma:
“3/bis La Giunta provinciale, per raggiungere la quota di cessione del cinque per cento delle aree di cui al comma 3, può incaricare l'Istituto per edilizia sociale della Provincia di cedere un numero di alloggi in misura equivalente. A tal fine la Giunta provinciale può fissare criteri differenti da quelli indicati nel comma 3. Il prezzo di cessione è stabilito dall’Ufficio provinciale Estimo ed espropri nel rispetto dei parametri del presente articolo.”