(1) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6 (Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici)
1. L’energia elettrica spettante alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello Statuto di autonomia o acquisita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, può essere destinata in tutto o in parte ad utenze elettriche di qualsiasi categoria con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ciò avviene secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato dalla Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni statali e dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
2. Nel piano di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e ad assegnare la stessa alle diverse categorie di utenze, previa istruttoria espletata dalla struttura competente in materia di energia.
3. Le tariffe dell’energia ceduta alle diverse categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta provinciale nell’ambito del piano di cui al comma 1. In ogni caso tali tariffe non possono superare le tariffe determinate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, e nemmeno le tariffe medie del mercato libero.
4. La consegna e la cessione dell’energia avvengono secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e sono stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e i soggetti operanti nell’ambito della distribuzione e del mercato dell’energia elettrica. Tali convenzioni regolamentano tra l’altro anche le condizioni tecnico-economiche di fornitura dell’energia.
5. L’obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all’articolo 13 dello Statuto di autonomia decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica. Nel caso di attivazione parziale dell’impianto, per determinare la quantità di energia da fornire si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d’impianto attivata e la potenza nominale concessa.”
(2) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 (Procedimenti pendenti)
1. Sono archiviati i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2016, relativi alla revoca di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, nei casi di non colpevolezza del cittadino o della cittadina, secondo i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.”