(1) Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito: “Norme in materia di trasporto merci, aereo, fluviale e lacustre”.
(2) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)
1. La Provincia promuove studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.
2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011.”
(3) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)
1. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di espletamento del trasporto fluviale e lacustre in Alto Adige.
2. Il direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo svolgimento di manifestazioni agonistiche con imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività economiche di vela, rafting, river trekking e canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e della normativa provinciale sulla tutela delle acque.”