(1) Nel secondo periodo del comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, le parole: “o da esperti esterni appositamente incaricati” sono soppresse.
(2) Dopo il comma 9 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
“10. Nelle scuole gli agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter sono stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul conto giudiziale, sul versamento e sulla rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.”