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z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 121)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019

1)
Pubblicata nel numero straordinario  3 al B.U. 9 agosto 2017, n.  32.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente periodo: “L’educazione permanente si fonda sui principi e sulle linee guida del “lifelong learning” dell’UNESCO, dell’OCSE e dell’Unione europea.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per educazione permanente si intendono, con riferimento all’apprendimento lungo il corso della vita, tutte le tipologie di formazione organizzata, con esclusione dei corsi regolari di istruzione scolastica ed universitaria.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Le condizioni per la riduzione del numero delle ore di attività formativa e dei giorni di frequenza prescritti per il riconoscimento della qualifica di agenzia di educazione permanente sono fissate in appositi criteri, da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Inoltre, ai fini della succitata riduzione, devono essere garantiti precisi standard di qualità e ricorrere i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2. Con i predetti criteri sono stabiliti anche i parametri per il calcolo delle ore di attività formativa.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

“2. I finanziamenti assumono le forme previste nell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 8 e 9, nonché nell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

3. Possono essere concessi contributi e sussidi anche a singole persone per la propria formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto un importo pari al trattamento economico di un dipendente provinciale di analoga qualifica."

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. I parametri per il calcolo delle ore di attività formativa sono fissati dalla Giunta provinciale.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli uffici provinciali competenti per l’educazione permanente possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle loro strutture, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie.”

(9) L’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15/bis (Anticipazioni)

1. Sui finanziamenti per le attività di educazione permanente erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.

2. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di educazione permanente possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 18/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema delle biblioteche pubbliche. In tale compito essi si attengono a linee guida basate su standard internazionali e assistono le biblioteche nella relativa applicazione. A tal fine possono effettuare anche sopralluoghi e verifiche, anche ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

(11) Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia un comune con più di 50.000 abitanti, l’istituzione del consiglio di biblioteca è facoltativa.”

(12) Le lettere b), f) e g) del comma 13 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituite:

“b) sottopone il bilancio preventivo e il conto consuntivo della biblioteca all’approvazione dell’ente gestore;

f) propone all’ente gestore gli orari di apertura;

g) determina i criteri per la scelta dei libri e delle altre dotazioni;”.

(13) I commi 3 e 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza inferiore a 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore la Giunta provinciale concede, su domanda, un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi al direttore di biblioteca e ad un assistente di biblioteca. Gli orari di apertura di queste biblioteche devono essere adeguati alle esigenze della popolazione.

4. Alle biblioteche centro di sistema con un bacino d’utenza di almeno 50.000 abitanti e un orario di apertura settimanale di almeno 40 ore la Giunta provinciale concede, in aggiunta al finanziamento di cui al comma 3, anche un finanziamento per far fronte agli oneri di personale relativi a un bibliotecario.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Gli uffici provinciali competenti per le biblioteche possono, anche in aggiunta alle attività svolte dalle strutture bibliotecarie, adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese, in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti nonché delle spese per le relative cerimonie.”

(15) L’articolo 29/ter della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 29/ter (Anticipazioni)

1. Sui finanziamenti per le attività delle biblioteche erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni fino alla misura dell’80 per cento dell’ammontare dei singoli finanziamenti.

2. Allo scopo di garantire la continuità delle attività e del funzionamento delle biblioteche e degli enti di cui all’articolo 28, possono essere concesse, su richiesta degli enti interessati, anticipazioni fino all’80 per cento dei finanziamenti ordinari complessivi concessi nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione.”

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) La lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“h) l’assunzione di personale a tempo determinato e i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, fatto salvo quanto disposto al comma 4, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2018 gli incarichi del personale a tempo determinato possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, qualora ciò fosse necessario per garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali;”

(2) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Assunzione a tempo indeterminato di personale della scuola dell’infanzia)

1. Il personale pedagogico della scuola dell’infanzia risultato idoneo ad una procedura concorsuale, le cui modalità sono determinate dalla Giunta provinciale, può essere assunto a tempo indeterminato presso la Provincia, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio e della dotazione organica del rispettivo profilo professionale. La Giunta provinciale può determinare modalità semplificate per il personale in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, oppure della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, aventi valore di esame di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ai sensi della vigente normativa nazionale.

2. Per il personale del profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, iscritto nella rispettiva graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018, si applicano, in analogia al personale docente delle scuole primarie a carattere statale e fino ad esaurimento, le modalità previste prima dell’entrata in vigore della presente legge provinciale per l’assunzione diretta con idoneità mediante graduatoria.”

(3) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/ter (Disposizioni per il personale di lingua ladina nell’ambito scolastico)

1. Per l’inserimento nelle graduatorie concernenti i seguenti profili professionali delle scuole dell’infanzia, scuole provinciali della formazione professionale e scuole provinciali di musica nelle località ladine è richiesto, oltre ai requisiti specifici, anche il superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche:

  1. personale direttivo delle scuole e delle scuole dell’infanzia;
  2. personale ispettivo;
  3. personale pedagogico;
  4. personale docente ed equiparato;
  5. personale educativo;
  6. collaboratori e collaboratrici per l’integrazione.

2. Il comma 1 si applica per l’inserimento nelle graduatorie valide a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il menzionato personale provinciale presti servizio presso le scuole a carattere statale. Coloro che sono inseriti nella graduatoria in base a provvedimenti precedenti rimangono inseriti nelle graduatorie successive fino alla scadenza della relativa domanda.

3. Per l’attribuzione dell’indennità per l’uso della lingua ladina, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti attestati:

  1. superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e
  2. superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, oppure superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. Il comma 3 si applica anche per l’attribuzione dell’indennità di trilinguismo, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, al personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

5. Il contenuto dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è stabilito dall’Intendente scolastico/scolastica per la scuola delle località ladine. Tale esame è equiparato all’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, previsto per il livello del titolo di laurea, ove non diversamente indicato nel relativo certificato. Ciò vale anche per gli esami sostenuti prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

6. Nei casi in cui il presente articolo preveda l’esame sulla conoscenza della lingua tedesca, italiana o ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, il relativo attestato deve riferirsi al livello previsto per l’accesso al corrispondente profilo professionale.”

(4) Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sotto il Capo VIII è inserito il seguente articolo:

“Art. 44/bis (Dotazione organica complessiva della Provincia)

1. Con effetto dal 1° settembre 2017 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è aumentata di dieci posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”.

2. Per effetto dell’aumento ai sensi del comma 1, la dotazione organica complessiva della Provincia di cui all’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, è nuovamente definita al 1° settembre 2017 nella misura di 18.530 posti.”

Art. 3 (Assistenza sanitaria integrativa)

(1) Al fine di garantire prestazioni sanitarie integrative a quelle del sistema sanitario pubblico, la Provincia autonoma di Bolzano può istituire o aderire a fondi sanitari complementari per i dipendenti pubblici.

(2) Le adesioni delle singole amministrazioni ai fondi sanitari complementari, le prestazioni da erogare e le quote di contribuzione individuale dei dipendenti a carico dei datori di lavoro sono definite attraverso la contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Prestazioni e requisiti di accesso”.

(2) La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“e) libri di testo e assegno libri;”.

(3) Alla lettera j) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle parole: “con disabilità”.

(4) I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione.

5. La valutazione della situazione economica avviene sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

6. Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”

(5) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “nelle condizioni economiche disagiate di cui all’articolo 2, comma 5” sono sostituite dalle parole: “nella situazione economica di cui all’articolo 2, comma 4”.

(6) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.

(7) La rubrica dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è così sostituita: “Persone con invalidità di cui alla legge n. 118/1971”.

(8) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole “ai mutilati” sono sostituite dalle parole: “alle persone mutilate”.

(9) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole “ai minorati fisici, psichici e sensoriali” sono sostituite dalle parole “alle persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali” e le parole “questi soggetti” sono sostituite dalle parole “queste persone”.

(10) All’inizio del testo italiano del comma 1 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole “In Alto Adige la Provincia”.

(11) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le parole: “die Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole: “das Land” e le parole: “von der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole: “vom Land”.

(12) Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, così come sostituiti dal comma 4 del presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 2, comma 6, della stessa legge, così come sostituito dal comma 4 del presente articolo.

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)

(1) Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole “portatori di handicap” sono sostituite dalle parole “con disabilità”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “lettere a), b), d), i), k) e m)” sono sostituite dalle parole: “lettere a), b), c), d), i), k) e m)”.

(3) L’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito:

“Art. 3 (Determinazione della situazione economica)

1. Le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concesse a studentesse e studenti capaci e meritevoli sulla base del rilevamento della situazione economica del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il valore della situazione economica (VSE) è calcolato sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, recante “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”.

3. Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”

(4) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:

“b) si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3.”

(5) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.

(6) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:

“b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.

(7) Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito: “Ad essi non si applicano le disposizioni per la determinazione della situazione economica.”

(8) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “di cui all’articolo 3, che versano in disagiate condizioni economiche” sono sostituite dalle parole: “che si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3”.

(9) Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “, compresi il merito e lo stato di bisogno,” sono soppresse e le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.

(10) L’articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Rimborso dei contributi universitari)

1. Alle studentesse e agli studenti iscritti presso un’università in provincia di Bolzano e risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

2. Alle studentesse e agli studenti risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 può essere concesso un contributo a totale o parziale copertura dei contributi universitari versati.

3. La Giunta provinciale emana le linee guida in base alle quali verrà determinata l’entità del contributo e le modalità di assegnazione dello stesso.

4. Il rimborso dei contributi universitari può essere concesso a studentesse e studenti frequentanti università con sede nei Paesi determinati dalla Giunta provinciale.

5. Per l’assegnazione del contributo è necessario che le studentesse e gli studenti non percepiscano il rimborso totale dei contributi universitari da parte delle rispettive università o di altri enti, o che non siano esonerati dal relativo versamento.

6. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso l’ammontare del contributo è determinato in base all’importo effettivamente versato o all’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti.”

(11) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.

(12) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:

“b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.

(13) Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“10. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti territoriali, anche locali, per partecipare alle spese di investimento dei collegi universitari di loro proprietà, a condizione che:

  1. nei collegi universitari vengano garantiti alloggi a costi contenuti;
  2. un elevato numero di posti alloggio venga messo a disposizione delle studentesse e degli studenti della provincia di Bolzano;
  3. si tratti di comuni con un mercato delle abitazioni in crisi;
  4. il rapporto tra la partecipazione alle spese da parte della Provincia e la spesa complessiva non superi il rapporto tra studenti e studentesse della provincia di Bolzano e numero totale di studenti e studentesse nel convitto universitario.”

(14) Nella rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “portatori di handicap” sono sostituite dalle parole: “con disabilità”.

(15) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole “portatori di handicap di cui all’articolo 1, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20” sono sostituite dalle parole: “con disabilità di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7”.

(16) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “l’handicap” sono sostituite dalle parole: “le barriere all’educazione, all’istruzione e alla formazione”.

(17) Nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “versino in condizioni economiche disagiate” sono sostituite dalle parole: “si trovino nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3”.

(18) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole: “bando di concorso” sono sostituite dalle parole: “regolamento di esecuzione”.

(19) La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituita:

„b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti;”.

(20) Le disposizioni di cui all’articolo 3, ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 6, ai commi 1 e 3 dell’articolo 7, al comma 3 dell’articolo 9 nonché ai commi 1 e 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, così come modificate dal presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 3 dell’articolo 3 della stessa legge, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)

(1) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 (Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici)

1. L’energia elettrica spettante alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello Statuto di autonomia o acquisita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, può essere destinata in tutto o in parte ad utenze elettriche di qualsiasi categoria con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ciò avviene secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato dalla Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni statali e dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Nel piano di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e ad assegnare la stessa alle diverse categorie di utenze, previa istruttoria espletata dalla struttura competente in materia di energia.

3. Le tariffe dell’energia ceduta alle diverse categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta provinciale nell’ambito del piano di cui al comma 1. In ogni caso tali tariffe non possono superare le tariffe determinate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, e nemmeno le tariffe medie del mercato libero.

4. La consegna e la cessione dell’energia avvengono secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e sono stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e i soggetti operanti nell’ambito della distribuzione e del mercato dell’energia elettrica. Tali convenzioni regolamentano tra l’altro anche le condizioni tecnico-economiche di fornitura dell’energia.

5. L’obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all’articolo 13 dello Statuto di autonomia decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica. Nel caso di attivazione parziale dell’impianto, per determinare la quantità di energia da fornire si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d’impianto attivata e la potenza nominale concessa.”

(2) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7 (Procedimenti pendenti)

1. Sono archiviati i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2016, relativi alla revoca di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, nei casi di non colpevolezza del cittadino o della cittadina, secondo i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.”

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) I commi 5 e 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono così sostituiti:

“5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare delle tariffe dell’acqua sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

  1. per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
    4. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  2. per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  3. per altri utilizzi non terapeutici:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 le tariffe dell’acqua sono determinate in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.”

(2) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 13/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi di compensazione.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, le parole: “bonifica di cui all’articolo 40” sono sostituite dalle parole: “bonifiche di cui all’articolo 40 nonché risanamento e ricoltivazione di discariche di rifiuti”.

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21/bis (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici di medicina generale)

1. Per sopperire alla carenza di medici di medicina generale, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico di medicina generale.

2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.

3. La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici di medicina generale.”

(2) Dopo l’articolo 32/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/ter (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici specialisti)

1. Per sopperire alla carenza di medici specialisti, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la specializzazione in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico specialista.

2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.

3. La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici specialisti.”

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: “La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale, non connotato dall’obbligatorietà e vincolatività delle proposte.”

(2) La rubrica dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Garanzia della qualità dell’assistenza territoriale tramite medici convenzionati”.

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

“7. In caso di necessità ed urgenza, espletate tutte le procedure previste dall’accordo collettivo nazionale che regolamentano il massimale di scelte e le sue limitazioni, l’Azienda Sanitaria può adottare misure straordinarie quale l’aumento del massimale di scelte per il singolo medico, la sospensione temporanea dell’autolimitazione nonché ogni altra misura prevista dai contratti collettivi di riferimento, per garantire l’assistenza medica primaria della popolazione nei singoli ambiti territoriali.

8. L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai quali, a causa della mancanza di medici di medicina generale, viene assegnato un numero di scelte superiore al massimale previsto, per garantire l’assistenza medica in quell’ambito territoriale fino all’insediamento di un nuovo medico, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.

9. Viste la particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai pediatri di libera scelta, per l’impegno ad assumere obblighi assistenziali ulteriori, un compenso una tantum, il cui ammontare è determinato dalla Giunta provinciale.”

(4) Dopo l’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4/septies (Promozione dell’assistenza territoriale)

1. Per favorire l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo, i comuni o altri enti pubblici mettono a disposizione dei medici, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio principale.

2. La Provincia autonoma di Bolzano agevola i medici di medicina generale e i medici pediatri di libera scelta, concedendo loro un importo forfettario per il costo dei locali in affitto o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo. La Giunta provinciale stabilisce l’entità dell’importo forfettario corrisposto dall’Azienda Sanitaria dal 1° gennaio 2017 per l’ambulatorio principale, nonché le disposizioni attuative in materia.

3. Il contributo previsto al comma 2 viene concesso solo nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal comune o da un altro ente pubblico presente sul territorio, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale.

4. Al fine di agevolare il servizio dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta in località decentrate, i comuni o altri enti pubblici possono mettere a disposizione dei medici dei locali in cui questi ultimi, rispettando un orario minimo stabilito con il comune, possano offrire alla popolazione il loro servizio sul territorio.

5. L’Azienda Sanitaria può mettere a disposizione dei medici di medicina generale convenzionati e dei pediatri di libera scelta operanti all’interno di un’aggregazione funzionale territoriale e che assistono i loro pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali alcune attrezzature mediche e personale sanitario non medico. In alternativa l’Azienda Sanitaria può sostenere una parte del costo di acquisto o dei costi per il leasing delle attrezzature, oppure una parte dei costi derivanti dall’assunzione di personale sanitario non medico, già in servizio presso il medico interessato al 1° gennaio 2017. La qualità dell’assistenza territoriale viene promossa anzitutto tramite incentivi per le aggregazioni funzionali territoriali, le medicine di gruppo, nonché per l’assunzione di personale di studio. La Giunta provinciale emana le disposizioni attuative per tali agevolazioni, che vengono liquidate dall’Azienda Sanitaria.

6. La Provincia incentiva l’insediamento di medici di medicina generale convenzionati per la prima volta con l’Azienda Sanitaria con agevolazioni a sostegno dell’inizio attività, determinate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale emana disposizioni attuative per questa tipologia di agevolazioni, che viene liquidata dall’Azienda Sanitaria.”

(5) Dopo l’articolo 40/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 40/ter (Interventi assistiti con gli animali (IAA))

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la diffusione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia.

2. Gli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali sul territorio provinciale, i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti, nonché l’istituzione di appositi organismi tecnici a supporto delle relative attività sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. L’assessore provinciale alla salute rilascia le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle disposizioni in materia di Interventi Assistiti con gli Animali.

4. I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, nell’ambito delle rispettive competenze.”

(6) Nel testo italiano del comma 6 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la parola “affine” è sostituita dalla parola “equipollente”.

(7) Nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole “regolamento di esecuzione” sono inserite le seguenti parole “, in conformità alla vigente disciplina di settore”.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, le parole: “fino ad un decimo” sono soppresse.

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:

“a) anche con l’obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, come contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli minorenni ed equiparati, come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; i requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati dalla Giunta provinciale;”.

(2) La prestazione economica a favore delle famiglie con figli minorenni ed equiparati, quale contributo per la copertura delle spese di mantenimento degli stessi, di cui al comma 1 è erogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(3) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: “In casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare; del servizio possono usufruire, a costo pieno, anche i bambini e le bambine che hanno compiuto i quattro anni, o anche di età inferiore se già frequentanti la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”

(4) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”

(5) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare.”

(6) L’ultimo periodo deI comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: “La capacità ricettiva massima della microstruttura viene stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, comma 1.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è così sostituito:

“4. Il rapporto numerico tra personale assistente e bambini viene stabilito con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.”

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)

(1) Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito: “Norme in materia di trasporto merci, aereo, fluviale e lacustre”.

(2) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Incentivazione del trasporto merci sostenibile)

1. La Provincia promuove studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.

2. Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011.”

(3) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 12 (Disciplina del trasporto fluviale e lacustre)

1. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di espletamento del trasporto fluviale e lacustre in Alto Adige.

2. Il direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo svolgimento di manifestazioni agonistiche con imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività economiche di vela, rafting, river trekking e canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e della normativa provinciale sulla tutela delle acque.”

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) La rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: “Pagamento dell’indennità”.

(2) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “die Hinterlegung”, “beim Schatzmeister” e “diese Hinterlegung” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “die Einzahlung”, “auf das Schatzamtskonto” e “diese Einzahlung”.

(3) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “depositare presso il tesoriere” sono sostituite dalle parole: “versare sul conto di tesoreria”.

(4) Nel testo tedesco del terzo e quinto periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la parola: “hinterlegten” è sostituita dalla parola: “eingezahlten”.

(5) Nel testo italiano del terzo e quinto periodo del comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “depositate” e “depositare” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “versate” e “versare”.

(6) Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, la parola: “depositate” è sostituita dalla parola: “versate”.

(7) La rubrica dell’articolo 27 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: “Perizia e versamento dell’indennità”.

(8) Nel comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la parola: “deposito” è sostituita dalla parola: “versamento”.

(9) Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la parola: “deposito” è sostituita dalla parola: “versamento”.

(10) Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le giacenze residue sul conto di tesoreria “Fondo espropri” alla data di entrata in vigore del presente comma vengono versate sull’apposito capitolo “Entrate per conto terzi” del bilancio provinciale 2017.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. I veicoli immatricolati nuovi e di competenza della provincia di Bolzano, con alimentazione ibrida elettrica e termica e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 30 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall’immatricolazione.”

Art. 17 (Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"1/bis La Giunta provinciale è autorizzata a istituire e a sopprimere istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge, nel rispetto di un opportuno decentramento territoriale, anche tramite scissione o accorpamento di scuole esistenti.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino all’adozione di una specifica disciplina con contratto collettivo, le disposizioni relative alla retribuzione di posizione e di risultato, nonché all’orario di lavoro dei dirigenti delle scuole professionali con personalità giuridica sono adeguate alle disposizioni previste dal contratto collettivo provinciale dei dirigenti delle scuole a carattere statale. L’adeguamento avviene con deliberazione della Giunta provinciale.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “siano istituiti nel rispetto del criterio di un opportuno decentramento territoriale e” sono soppresse.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio“)

(1) Dopo il comma 15 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 16 e 17:

“16. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – su istanza del privato interessato – è legittimata ad intervenire, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative, in caso di inerzia oppure di tardiva o mancata emanazione del provvedimento finale da parte del comune, nei procedimenti avviati automaticamente ad istanza di parte o avviati d’ufficio nelle materie oggetto della presente legge e del relativo regolamento d’esecuzione, di competenza dei comuni; le citate disposizioni sono definite in un’apposita convenzione, stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni, e sono recepite con deliberazione della Giunta provinciale.

17. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 14 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, “Disciplina del settore fieristico“)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“4. Il Presidente della Provincia può delegare le funzioni esercitate dalla ripartizione provinciale competente di cui al comma 1 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, le parole “entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno finanziario successivo” sono soppresse.

Art. 21 (Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”)

(1) Nel secondo periodo del comma 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, le parole: “o da esperti esterni appositamente incaricati” sono soppresse.

(2) Dopo il comma 9 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“10. Nelle scuole gli agenti della riscossione sono nominati dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter sono stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul conto giudiziale, sul versamento e sulla rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione.”

Art. 22 ((Messa a disposizione della quota provinciale per i programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE))

(1) Al fine di un’efficiente attuazione dei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio provinciale la relativa quota provinciale, anche in deroga alle quote annuali previste dai piani di finanziamento approvati.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”)

(1) La lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

“k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche, difesa passiva attraverso assicurazione e relativi mutui contratti ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori, anche per tramite di consorzi di difesa delle colture agricole dalle avversità atmosferiche;”.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge anche le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1/quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.”

Art. 25 (Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)

(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 (Recupero dei costi dalle utenze di acqua pubblica)

1. I ricavi dai canoni di cui all’articolo 1 della presente legge e dalle tariffazioni dell’acqua di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, vengono utilizzati per il monitoraggio e il ripristino dei corpi idrici e per incentivare un’utilizzazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ottimizzando in particolare gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e adeguandoli ai mutamenti climatici del bilancio idrico.”

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, è così sostituito:

“Art. 21 (Bilancio consolidato)

1. Gli enti locali con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, con riferimento all’esercizio 2017.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, con riferimento all’esercizio 2018.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Il comma 10 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza scolastica per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in provincia di Bolzano, non esaurita alla data di entrata in vigore della presente legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le persone inserite in tale graduatoria sono assunte come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a coloro che risultano vincitori di futuri concorsi.”

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Nel primo periodo del comma 4/bis dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “I direttori di Ripartizione responsabili della spesa” sono sostituite dalle parole: “I titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa,”.

Art. 29 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” e della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, “Istituzione degli uffici scolastici provinciali”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le direzioni istruzione e formazione tedesca, italiana e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche formative e coordinano lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione. Per il gruppo linguistico ladino la direzione istruzione e formazione comprende anche gli ambiti della cultura e del servizio giovani ed è denominata “Direzione istruzione, formazione e cultura ladina”. Le direzioni istruzione e formazione sono equiparate ad un dipartimento e comprendono le rispettive ripartizioni, direzioni provinciali e i rispettivi servizi di valutazione. La specifica articolazione delle direzioni istruzione e formazione e della direzione istruzione, formazione e cultura ladina, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali nonché l’istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria, sono determinati con regolamento di esecuzione.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Alle rispettive direzioni istruzione e formazione e alla direzione istruzione, formazione e cultura ladina è preposto un direttore o una direttrice istruzione e formazione in possesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e dirigenziale nel settore formativo.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Qualora previsto dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5, comma 4, le direzioni provinciali istituite nell’ambito delle direzioni istruzione e formazione e della direzione istruzione, formazione e cultura ladina possono essere equiparate alle ripartizioni.”

(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Qualora previsto dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5, comma 4, i direttori e le direttrici provinciali nonché i direttori e le direttrici dei servizi di valutazione possono esercitare le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione. Tali direttori e direttrici provinciali possono assumere contestualmente anche la direzione istruzione e formazione.

7. Nella rispettiva direzione istruzione e formazione un direttore o una direttrice provinciale esercita le funzioni del o della sovrintendente ossia dell’intendente scolastico o della intendente scolastica; esso o essa è nominato o nominata in base alla procedura di cui all’articolo 19 dello Statuto di autonomia. A questo direttore o a questa direttrice provinciale è assegnato o assegnata come segreteria l’ispettorato scolastico. Tali direttori e direttrici provinciali possono delegare agli ispettori scolastici e alle ispettrici scolastiche compiti di coordinamento, di dirigenza o di ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola; essi possono inoltre delegare, in accordo con il direttore o la direttrice della direzione istruzione e formazione competente, propri compiti anche alle altre direzioni provinciali o di ripartizione.”

(5) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici, in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché”.

(6) Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche, sono soppresse le parole “ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali”.

Art. 30 (Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “nei casi ad essa spettanti” sono inserite le seguenti parole: “e in conformità alla vigente disciplina di settore”.

(2) Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “il potere di sostituire” sono inserite le seguenti parole: “, in conformità alla vigente disciplina di settore,”.

(3) La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituita: “Controllo sui bilanci e controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria”.

(4) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: ”Il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio nonché i provvedimenti dell’Azienda sanitaria di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di sette giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“3. L’assessora/l’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 2, chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell’effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.”

(6) Nel testo italiano della lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “sono prorogati di diritto fino alle nuove nomine, a cui procede la nuova direttrice/il nuovo direttore generale” sono sostituite dalle seguenti parole: “restano in essere ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della presente legge;”.

(7) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “sind die laufenden Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor, Direktorin/Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung und Direktorin/Direktor eines Gesundheitsbezirks von Rechts wegen bis zur Neuernennung durch die neue Generaldirektorin/den neuen Generaldirektor verlängert;” sono sostituite dalle seguenti parole: “bleiben die laufenden Aufträge als Sanitätsdirektorin/Sanitätsdirektor, Pflegedirektorin/Pflegedirektor, Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor, Direktorin/Direktor der Organisationseinheit für die klinische Führung und Direktorin/Direktor eines Gesundheitsbezirks im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes bestehen;”.

(8) Nel comma 6 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “assieme agli altri componenti della direzione aziendale” sono inserite le seguenti parole: “, in conformità a quanto previsto nell’articolo 46/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche”.

(9) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è inserito il seguente comma:

“2/bis Sono iscritte d’ufficio nel relativo elenco provinciale le persone iscritte nell’elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.”

(10) Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito:

“3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

  1. le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale;
  2. i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 11.”

(11) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è così sostituito: “Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, si provvede ai sensi dell’articolo 54, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.”

(12) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, è inserito il seguente articolo:

Art. 10 (/bis (Utilizzo degli elenchi per la copertura delle posizioni dirigenziali)

1. Per la nomina del consiglio gestionale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui agli articoli 8 e 10, la direttrice generale/il direttore generale dell’Azienda Sanitaria, ovvero la Giunta Provinciale per la nomina della direttrice generale/del direttore generale, attingono sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.

2. Per la nomina dei dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale attinge sia dall’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti della Provincia che dagli elenchi provinciali per la nomina delle posizioni dirigenziali dell’Azienda Sanitaria ai sensi della presente legge, qualora sussistano i requisiti richiesti per la relativa posizione dirigenziale da ricoprire.”

(13) Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “della direttrice/del direttore generale” sono inserite le seguenti parole: “, 24 mesi dopo la nomina,“ e la parola: “eventualmente” è soppressa.

(14) Nel comma 7 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “può, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiarare la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolvere il contratto di lavoro” sono sostituite dalle seguenti parole: “, sentita/sentito l’interessata/l’interessato, dichiara la decadenza dall’incarico della direttrice/del direttore generale e risolve il contratto di lavoro”.

(15) Nel testo tedesco del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo la parola: “Gesundheitsbezirken” sono inserite le seguenti parole: “, nach einem Auswahlverfahren,”.

(16) Nel testo italiano del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “è preposta/preposto” sono inserite le seguenti parole: “, a seguito di procedura di selezione,”.

Art. 31 (Estinzione anticipata di debiti )

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, mediante utilizzo di risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione e nel limite massimo di 10 milioni di euro, i debiti gravanti su società controllate dalla Provincia autonoma di Bolzano o su enti dalla stessa dipendenti.)

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”

(1) Nel comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, le cifre “2017” e “2018” sono rispettivamente sostituite dalle cifre “2018” e “2019”.

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27,“Modifiche di leggi provinciali in  materia di edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, è inserito il seguente comma:

“3/bis La Giunta provinciale, per raggiungere la quota di cessione del cinque per cento delle aree di cui al comma 3, può incaricare l'Istituto per edilizia sociale della Provincia di cedere un numero di alloggi in misura equivalente. A tal fine la Giunta provinciale può fissare criteri differenti da quelli indicati nel comma 3. Il prezzo di cessione è stabilito dall’Ufficio provinciale Estimo ed espropri nel rispetto dei parametri del presente articolo.”

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’utilizzo dei “totem” in violazione del comma 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi.”

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. L’utilizzo dei “totem” in violazione dell’articolo 6/bis, comma 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi.”

Art. 36 ((Abrogazioni) (1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)

  1. l’articolo 4, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10, l’articolo 12, il comma 3 dell’articolo 13, il comma 2 dell’articolo 18/bis, l’articolo 29 e i commi 1 e 2 dell’articolo 29/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
  2. l’articolo 38 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche;
  3. l’articolo 28 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6;
  4. i commi 1 e 2 e le lettere c) e i) del comma 3 dell’articolo 2 e la lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche;
  5. il comma 1/bis dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche;
  6. il comma 3 dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  7. l’articolo 22/bis della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche;
  8. il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8;
  9. i commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche;
  10. i commi 4 e 5 dell’articolo 6 e l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  11. il comma 5 dell’articolo 30/bis, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche;
  12. il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14.

Art. 37 ((Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2, quantificati in 166.667,00 euro per l’anno 2017, in 500.000,00 euro per l’anno 2018 e in 500.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.)

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 3, quantificati in 5.900.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per l’attuazione degli accordi per il personale” iscritto nella missione 1, all’interno del programma 10, macroaggregato 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 5, quantificati in 35.000,00 euro per l’anno 2017, in 35.000,00 euro per l’anno 2018 e in 35.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(4) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 6, quantificate in 373.655,00 euro per l’anno 2017, in 10.003.368,00 euro per l’anno 2018 e in 9.000.225,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 8, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2017, in 1.300.000,00 euro per l’anno 2018 e in 2.000.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte capitale iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(6) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 9, quantificati in 522.175,50 euro per l’anno 2017, in 667.331,00 euro per l’anno 2018 e in 793.348,50 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 10, quantificati in 4.200.000,00 euro per il 2017, in 6.700.000,00 euro per l’anno 2018 e in 6.700.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(8) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 12, commi 1 e 2, quantificati in 45.000.000,00 euro per l’anno 2018 e in 45.000.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.

(9) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 12, commi 3, 4 e 5, quantificati in 1.500,00 euro per l’anno 2017, in 5.000,00 euro per l’anno 2018 e in 11.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 14, quantificati in 70.000,00 euro per l’anno 2018 e in 100.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(11) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 16, quantificate in 4.000,00 euro per l’anno 2020, in 12.000,00 euro per l’anno 2021 e in 16.000,00 euro per l’anno 2022 e seguenti, si provvede annualmente con legge di stabilità, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di entrata nell’ambito della tipologia 101 all’interno del titolo 1, per ciascuno degli esercizi finanziari non compresi nel bilancio di previsione.

(12) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 17, quantificati in 495.000,00 euro per l’anno 2017, in 495.000,00 euro per l’anno 2018 e in 495.000,00 euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(13) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 18, quantificati in 25.000,00 euro per il 2017, in 50.000,00 euro per il 2018 e in 50.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(14) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 19, quantificati in 1.000,00 euro per il 2017, in 5.000,00 euro per il 2018 e in 5.000,00 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(15) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 31, quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all’interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019, dotato con la connessa legge di assestamento.

(16) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(17) Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 15, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 38 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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ActionActionArt. 3 (Assistenza sanitaria integrativa)
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ActionActionArt. 12 (Modifiche della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Asili nido”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della , “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)
ActionActionArt. 15 (Modifiche della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
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ActionActionArt. 22 ((Messa a disposizione della quota provinciale per i programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE))
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ActionActionArt. 25 (Modifiche della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
ActionActionArt. 26 (Modifica della , “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 29 (Modifiche della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” e della , “Istituzione degli uffici scolastici provinciali”)
ActionActionArt. 30 (Modifiche della , “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 31 (Estinzione anticipata di debiti )
ActionActionArt. 32 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
ActionActionArt. 33 (Modifica della ,“Modifiche di leggi provinciali in  materia di edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 34 (Modifica della , “Interventi in materia di dipendenze”)
ActionActionArt. 35 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 36 ((Abrogazioni) (1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)
ActionActionArt. 37 ((Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 38 (Entrata in vigore)
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
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