(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni, ad attività di servizio o al commercio al dettaglio di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso.”
(2) Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “casi eccezionali e puntualmente motivati” sono sostituite dalle parole: “casi motivati”.
(3) Alla fine del comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il pagamento compensativo non è dovuto nel caso in cui si tratti di edifici soggetti al vincolo di tutela storico-artistica e, secondo il parere della Soprintendenza provinciale ai beni culturali, la demolizione della cubatura che supera l’indice di edificabilità fondiaria non sia possibile.”