(1) Alla fine del comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti.”
(2) L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Anche nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la Giunta comunale può approvare le modifiche al piano di attuazione, a condizione che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio abbia dato il suo benestare al suddetto piano all’unanimità.”