(1) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “gli interventi dei Comuni” sono sostituite dalle parole: “gli interventi pubblici o di interesse pubblico”.
(2) Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “e a condizione che la proposta di modifica degli strumenti di pianificazione sia pubblicata sulla Rete Civica dell’Alto Adige e nella sede del Comune per 15 giorni consecutivi prima della convocazione della Conferenza dei servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Durante questo periodo chiunque può presentare osservazioni. La deliberazione di approvazione della modifica è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione;”.
(3) Alle fine del comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione.”
(4) Nel comma 3 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il numero: “74” è sostituito dal numero: “75”.
(5) Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “Per gli edifici pubblici della Provincia e del Comune” sono sostituite dalle parole: “Per gli interventi approvati ai sensi dei commi precedenti”.
(6) Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “comprensivo delle certificazioni relative agli impianti per servizi e impianti tecnologici” sono inserite le parole: “e della documentazione antincendio ai sensi della normativa provinciale vigente”.