(1) Il comma 1 dell’articolo 61 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le prescrizioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio e della pianificazione attuativa che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all’esproprio o, esclusivamente con riferimento alle zone miste, a limitazioni in base alle quali non sono edificabili, valgono quali dichiarazione di pubblica utilità.”