(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e coordinati, anche in deroga alla regolamentazione di cui all’articolo 24, comma 2, primo periodo, e comma 3, ai fini della valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“3. Per le attività di commercio al dettaglio valgono le limitazioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 4, se in precedenza l’area interessata era una zona produttiva. Sono fatte salve le zone di riqualificazione urbanistica contigue a zone miste nei comuni con oltre 40.000 abitanti, anche nel caso in cui le aree edificabili siano separate l’una dall’altra da aree per la viabilità e la mobilità.”